IL DIRETTORE GENERALE
        del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto ii questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
cormnercio  e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2005 dall'impresa
Agrimport  S.p.a.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio  del prodotto fitosanitario denominato «Khelmit» uguale
al  prodotto di riferimento denominato Berlit registrato al n. 11865,
con  decreto direttoriale in data 26 ottobre 2005 a nome dell'impresa
Agrophyt di Felicani G. con sede in Bologna;
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
Berlit dell'impresa Agrophyt con sede in Bologna;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della
registrazione di riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato   che   la  classificazione  del  preparato  denominato
«Khelmit»  e'  conforme  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Triflumuron;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;-
                              Decreta:
    A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 ottobre
2010  l'impresa Agrimport S.p.a. con sede in via Piani n. 1 - Bolzano
e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il prodotto fitosanitario
PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE  denominato KHELMIT con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Il  prodotto  e' confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri
1-2-5-10-20.
    Il  prodotto  in  questione  e' preparato presso gli stabilimenti
delle  imprese:  Althaller  Italia  S.r.l.  San  Colombano  al Lambro
(Milano)  autorizzato  con  decreti  del 17 febbraio 1981/1° febbraio
2000;
      - Chemia  S.p.a.  S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti
dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;
      - I.R.C.A.   Service   S.p.a.  Fornovo  S.  Giovanni  (Bergamo)
autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;
      nonche'   importato   in   confezioni   pronte   per  l'impiego
dall'impresa  estera:  Stahlertech  Deutschland  GmbH & Co.KG - Stade
(Germania).
    La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative
confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette
allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13038.
    Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa interessata.
      Roma, 12 maggio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello