IL DIRETTORE GENERALE
        del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio 1963, n. 44 1, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista la circolare del Ministero della Sanita' n. 7 del 15 aprile
1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del 13 maggio 1999) su criteri e
modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  di
prodotti per piante ornamentali (PPO);
    Vista   la   domanda   presentata   in   data  26 settembre  2005
dall'impresa  Vebi  Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S. Eufemia
di  Borgoricco  (Padova),  via  Desman  n.  43,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione    all'immissione    in   commercio   del   prodotto
fitosanitario   «Vebicur   Insetticida   Anticocciniglia»  uguale  al
prodotto  di  riferimento  denominato Insetticida Anticocciniglia Rtu
registrato al n. 11625 con decreto direttoriale in data 11 marzo 2003
a nome dell'impresa Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara):
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
Insetticida Anticocciniglia Rtu dell'impresa Terranalisi S.r.l.;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della
registrazione di riferimento;
    Rilevato,   pertanto,  che  non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato   che   la  classificazione  del  preparato  denominato
«Vebicur  Insetticida Anticocciniglia» e' conforme a quanto stabilito
dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Malation-Olio minerale;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino all'11 marzo
2013 l'impresa Vebi Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S. Eufemia
di  Borgoricco (Padova) via Desman n. 43, e' autorizzata ad immettere
in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
denominato  VEBICUR  INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA e confezionato nelle
taglie da: ml 10-20-50-100-500-1000.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  medesima  ubicato  in S. Eufemia di Borgoricco (Padova)
autorizzato con decreti dell'8 marzo 2000 e 11 luglio 2002.
    La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative
confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette
allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12927/PPO.
    Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa interessata.
      Roma, 17 maggio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello