IL DIRETTORE GENERALE
        del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fito  sanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda presentata in data 11 maggio 2006 dall'impresa
Raven Zolfi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Zolfo Raven
Ramato 1,5» uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo Ramato
96-1,5  registrato  al  n.  7028,  con  decreto  direttoriale in data
26 marzo  1987  a  nome  dell'impresa Solfochimica S.A.S. con sede in
Realmonte (Agrigento);
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
Zolfo  Ramato  96-1,5  dell'impresa  Solfochimica  S.A.S. con sede in
Realmonte (Agrigento);
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della
registrazione di riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato  che la classificazione del preparato denominato «Zolfo
Raven  Ramato  1,5»  e'  conforme  a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Zolfo-Rame;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni
l'impresa  Raven Zolfi di La Mendola & C. S.r.l. con sede in Contrada
Sciabani  (Agro  di  Naro)  s.s.  123  km  6,100 Campobello di Licata
(Agrigento)  e'  autorizzata  ad  immettere  in commercio il prodotto
fitosanitario  IRRITANTE  PERICOLOSO  PER L'AMBIENTE denominato ZOLFO
RAVEN  RAMATO  1,5  con  la  composizione  e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25.
    Il  prodotto  in  questione  e'  preparato presso lo stabilimento
dell'impresa  Solfochimica  S.a.s.  di  Incardona  Leonardo  Maurizio
Realmonte   (Agrigento)   autorizzato  con  decreti  del  29 novembre
1984/27 marzo  1997.  La  composizione del prodotto in questione e le
relative   confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle
etichette allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13294.
    Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa interessata.
      Roma, 24 maggio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello