IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, su indicato e successive modifiche, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio
1965  a  Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale   quinquennale   di   «Engenheiro  Mecanico»
conseguito  in data 24 gennaio 1992 presso la «Universidade do Caxias
do  Sul»  (Brasile),  ai  fini  dell'accesso all'albo degli ingegneri
sezione  A - settore industriale ed esercizio in Italia della omonima
professione;
  Preso  atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Conselho
Regional  de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul
- CREA-RS» dal 4 aprile 1997;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 aprile 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante
del  Consiglio  nazionale  di  categoria,  e'  stato  espresso parere
favorevole  per  l'iscrizione  alla  sezione  A  settore  industriale
dell'albo professionale con l'applicazione di una misura compensativa
consistente  in  un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi
in impianti chimici;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Chemello  presentata  al fine di poter
sostenere, quale misura compensativa, una prova attitudinale al posto
del prescritto tirocinio di adattamento;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del  23 maggio 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante
del  Consiglio nazionale di categoria, e' stata accolta l'istanza del
sig.  Chemello  stabilendo di applicare quale misura compensativa una
prova attitudinale scritta ed orale su impianti chimici e deontologia
professionale (solo orale);
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato e successive modifiche;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965 a Caxias do
Sul  (Brasile), cittadino italo-brasiliano, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della omonima professione in Italia.