IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965 a Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Engenheiro Mecanico» conseguito in data 24 gennaio 1992 presso la «Universidade do Caxias do Sul» (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA-RS» dal 4 aprile 1997; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, e' stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sezione A settore industriale dell'albo professionale con l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi in impianti chimici; Vista l'istanza del sig. Chemello presentata al fine di poter sostenere, quale misura compensativa, una prova attitudinale al posto del prescritto tirocinio di adattamento; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, e' stata accolta l'istanza del sig. Chemello stabilendo di applicare quale misura compensativa una prova attitudinale scritta ed orale su impianti chimici e deontologia professionale (solo orale); Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato e successive modifiche; Decreta: Art. 1. Al sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965 a Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.