L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 6 giugno 2006
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
    l'art.  24,  comma 5,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  marzo  2004,  n. 40/04 (di
seguito:  deliberazione  n.  40/04)  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  luglio 2004, n. 138/04 (di
seguito: deliberazione n. 138/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di
seguito: deliberazione n. 168/04);
    la   determinazione   del   direttore   generale   dell'Autorita'
13 dicembre 2004, n. 170/04 (di seguito: determinazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21  giugno 2005, n. 121/05 (di
seguito: deliberazione n. 121/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 novembre 2005, n. 249/05 (di
seguito: deliberazione n. 249/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  5  aprile  2006,  n. 70/06 (di
seguito: deliberazione n. 70/06);
    la  consultazione riguardante i documenti elaborati dal gruppo di
lavoro istituito ai sensi della determinazione n. 170/04;
    il   documento  per  la  consultazione  19 maggio  2006,  recante
«Criteri  per la definizione dei profili di prelievo standard e delle
categorie  d'uso  del  gas  ai  sensi dell'art. 7 della deliberazione
29 luglio   2004,   n.   138/04»   (di   seguito:  documento  per  la
consultazione 19 maggio 2006).
  Considerato che:
    l'art.  24,  comma 5  del decreto legislativo n. 164/2000 prevede
che  l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti
della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita'  del  trasporto  e  del dispacciamento» e che definisca
«gli  obblighi  dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e
dispacciamento»;  e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale
l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il
proprio  codice  di  rete,  che  e'  trasmesso  all'Autorita'  che ne
verifica  la  conformita'  con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi
dalla  trasmissione  senza  comunicazioni da parte dell'Autorita', il
codice di rete s'intende conforme»;
    la  deliberazione  n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso
al  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  e  norme  per la
predisposizione  dei  codici  di  rete di distribuzione, ai sensi del
citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000;
    l'art.  3,  comma 1  della  deliberazione  n.  138/04  prevede in
particolare  che  l'Autorita',  ad  integrazione dei criteri definiti
dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito
ad   un   procedimento   che   coinvolga,  ove  possibile,  anche  le
associazioni  rappresentative  delle  imprese di distribuzione, anche
mediante  gruppi  di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo
provvedimento del direttore generale dell'Autorita';
    ai  sensi  dell'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04, il
direttore  generale  dell'Autorita',  con  determinazione 13 dicembre
2004,  n. 170 ha avviato un procedimento per la formazione del codice
di rete tipo, istituendo a tal fine un gruppo di lavoro;
    il  gruppo  di  lavoro,  costituito  oltre che dai rappresentanti
degli uffici dell'Autorita', anche dalle associazioni rappresentative
delle  imprese  di  distribuzione,  delle  imprese  di  vendita e dei
grossisti  (trader),  aveva  il  compito di consentire alle direzioni
dell'Autorita'  di  acquisire  elementi  utili  sulla  base dei quali
elaborare   una  proposta  di  codice  di  rete  tipo  da  sottoporre
all'Autorita' per l'adozione;
    in  relazione  allo svolgimento del lavoro di predisposizione del
codice di rete tipo, e' stato disposto che i contributi e i documenti
discussi  all'interno del gruppo di lavoro medesimo fossero, di volta
in volta, pubblicati sul sito internet dell'Autorita', in un'apposita
sezione denominata «Consultazione on line - gruppo di lavoro - codice
di  rete  per  la  distribuzione»,  al  fine  di consentire a tutti i
soggetti  interessati  di  presentare  osservazioni  e  commenti  sui
predetti contributi e documenti;
    nel  corso  dell'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  e' emersa la
necessita'   di  apportare  alcune  modifiche  ed  integrazioni  alla
deliberazione  n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della
discussione  e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del gruppo
medesimo;
    l'Autorita',   con   la   deliberazione 121/05,   ha  avviato  il
procedimento  per  la  revisione  della  deliberazione n. 138/04 e ha
previsto,  anche  per le modifiche proposte, la consultazione on-line
dei soggetti interessati;
    in data 29 novembre 2005 e' entrata in vigore la deliberazione n.
249/05   «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  allocazione  dei
quantitativi  di  gas  presso  i  punti  di  riconsegna condivisi del
sistema   di   trasporto,   di   cui  agli  articoli 19  e  31  della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
29 luglio   2004,   n.   138/04»,   che  riconosce  alle  imprese  di
distribuzione   la  facolta'  di  applicare,  limitatamente  all'anno
termico   2005-2006,  criteri  di  stima  dei  consumi  semplificati,
concedendo  alle  stesse  un adeguato periodo di tempo entro il quale
adeguare i propri sistemi informativi;
    le  osservazioni  inviate  in  merito  alla consultazione on-line
hanno evidenziato consensi sulle proposte di:
      dettagliare  la  metodologia  che  le  imprese di distribuzione
devono  seguire  per  la determinazione del codice identificativo del
punto di riconsegna;
      regolare  l'accesso  per attivazione dei punti di riconsegna in
modo uniforme e indifferenziato rispetto ai prelievi;
      snellire e velocizzare la fase inerente l'esame delle richieste
di accesso da parte delle imprese di distribuzione;
      modificare   la   metodologia  di  applicazione  dei  conguagli
relativi ai quantitativi di gas provvisoriamente allocati agli utenti
delle  reti  di trasporto e distribuzione, mediante l'introduzione di
un  criterio  di  competenza,  maggiormente rispondente alle esigenze
degli operatori e coerente con le previsioni in materia contenute nei
codici  delle  societa'  di  trasporto;  su tale tema alcuni soggetti
esprimono  una parziale non condivisione, richiamando la ristrettezza
del  periodo  di  tempo  (3 mesi) previsto dai codici suddetti per la
definizione dei bilanci gas;
      prevedere    l'abolizione    delle   penali   per   superamento
dell'impegno   giornaliero  per  punti  di  riconsegna  con  prelievi
superiori a 200.000 metri cubi standard;
    le  societa'  di  trasporto  hanno  segnalato  l'opportunita'  di
valutare  la coerenza delle disposizioni contenute nell'art. 23 della
deliberazione  n. 138/04 e nel codice tipo posto in consultazione, in
materia  di  attribuzione  delle  responsabilita'  della gestione dei
punti  consegna  degli  impianti  di distribuzione, con le previsioni
contenute nei codici di rete di trasporto delle medesime societa', al
fine  di  evitare possibili sovrapposizioni. In particolare ritengono
non  necessario  che  le  imprese  di  distribuzione comunichino alle
imprese  di  trasporto  i  dati di misura dei punti di consegna degli
impianti  di distribuzione, in quanto tali informazione sono rilevate
e validate dalle medesime imprese di trasporto;
    risulta  necessaria  la  modifica  della deliberazione n. 168/04,
nella  parte  attinente la regolazione dei tempi di attivazione della
fornitura, per rendere congruente il dispositivo provvedimentale alle
modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 138/04;
    a  seguito del procedimento avviato con la deliberazione n. 70/06
per  la  definizione di profili di prelievo e categorie d'uso del gas
di  cui  all'art.  7  della  deliberazione n. 138/04 e del successivo
documento  per  la  consultazione 19 maggio 2006, si rende necessario
prorogare  fino  al  30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni
previste all'art. 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04;
  Ritenuto che:
    risulta confermata la validita' dell'impianto della deliberazione
n.  138/2004, stanti i significativi risultati ottenuti sin dalla sua
entrata  in  vigore,  in  termini  di trasparenza delle condizioni di
accesso e di procedure relative alla corretta erogazione del servizio
da parte delle imprese di distribuzione;
    sia  opportuno,  in  accoglimento  delle  proposte di modifica ed
integrazione  della  deliberazione  n.  138/04  formulate  in sede di
consultazione e delle osservazioni pervenute sul codice tipo posto in
consultazione, prevedere che:
      venga   dettagliata   la   metodologia   che   le   imprese  di
distribuzione   devono  seguire  per  la  determinazione  del  codice
identificativo  del  punto di riconsegna, al fine di rendere omogeneo
il processo rispetto al quale le imprese di distribuzione determinano
detto codice sul territorio nazionale;
      si  estenda  la regolazione relativa all'accesso al servizio di
distribuzione  a  tutti  i  punti  di  riconsegna, in modo uniforme e
indifferenziato  rispetto  ai  prelievi,  al  fine di consentire alle
imprese  di  distribuzione maggior flessibilita' nella programmazione
delle  operazioni  di  attivazione  della  fornitura, facendo si' che
l'accesso  e  l'attivazione  possano  svolgersi  attraverso  un'unica
modalita';
      si richieda la presentazione dei requisiti di accesso solamente
in caso di richieste di «primo accesso», vale a dire solo nel caso in
cui l'utente richieda all'impresa di distribuzione per la prima volta
l'accesso  presso  uno  o  piu'  punti  di riconsegna, consentendo lo
snellimento  del  processo  di  vaglio  della documentazione da parte
delle  imprese distributrici con evidenti benefici sull'iter relativo
al   soddisfacimento   delle  richieste  di  fornitura  ai  punti  di
riconsegna;
      la comunicazione all'impresa di trasporto inerente la rettifica
di  dati  funzionali all'allocazione delle partite commerciali di gas
presso  i  punti  di  consegna  della  distribuzione  relativi a mesi
precedenti  a  quello  di competenza, conseguenti all'acquisizione da
parte dell'impresa di distribuzione di letture effettive dei consumi,
avvenga nell'ambito della finestra temporale al cui interno i bilanci
della  rete  di trasporto sono considerati ancora come provvisori, al
fine  di evitare eventuali forti distorsioni sui bilanci degli utenti
del sistema di trasporto;
      venga  attribuito  al  comitato  di consultazione, istituito ai
sensi  della deliberazione dell'Autorita' 15 marzo 2006, n. 53/06, il
compito   di   proporre   alle   imprese   di  trasporto  l'eventuale
ridefinizione  della sopraccitata finestra temporale e il trattamento
di  eventuali  conguagli  derivanti  da differenze di allocazione e/o
misura afferenti mesi precedenti la stessa;
      sia  abrogato  l'istituto  delle penali per supero dell'impegno
giornaliero,  sostituendo  tale  previsione  con  quella per la quale
l'impresa di distribuzione possa verificare, con opportune modalita',
il  prelievo  orario  effettivo  dei punti di riconsegna con prelievi
superiori  a  50.000  metri  cubi  standard,  al  fine di individuare
eventuali  prelievi  eccedenti  il  valore contrattualmente impegnato
tali da generare problemi all'impianto di distribuzione;
      siano   parzialmente   modificate   le  disposizioni  contenute
nell'art.  23  in  materia  di  rilevazione e validazione dei dati di
misura  presso  i  punti consegna degli impianti di distribuzione, al
fine di evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle societa'
di trasporto;
    si  provveda  a modificare l'allegato A della delibera n. 138/04,
al   fine   di   uniformare   la  struttura  dello  stesso  a  quella
corrispondente  all'indice  del  codice  di  rete  tipo  allegato  al
presente provvedimento;
    sia  opportuno  rinviare  ad  una  successiva  determinazione del
direttore  generale  dell'Autorita' le modalita' di aggiornamento del
codice di rete tipo;
    sia  opportuno  prorogare  fino  al 30 settembre 2007 l'efficacia
delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 (ora rinumerato art.
30,   comma 8),   della   deliberazione  n.  138/04,  in  materia  di
determinazione  dei  dati funzionali all'allocazione dei quantitativi
di gas ai punti di riconsegna del sistema di trasporto;
                              Delibera:
  1.  Di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.
138/04  riportate  in  allegato  alla  presente deliberazione, di cui
forma parte integrante e sostanziale (allegato 1).
  2. Di  approvare  il codice di rete tipo riportato in allegato alla
presente  deliberazione,  di cui forma parte integrante e sostanziale
(allegato 2).
  3. Di  sostituire l'art. 39, comma 2, della deliberazione n. 168/04
con il seguente comma:
    «39.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non
si  effettua  nel  caso  in  cui la fornitura sia stata riattivata in
seguito  a sospensione per morosita' del cliente finale e nel caso in
cui  siano  intervenute variazioni nella titolarita' del contratto di
fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture
o subentri immediati».
  4.  Di  prevedere  che le imprese di distribuzione ottemperino alle
disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma 2,  della deliberazione n.
138/04 entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del codice tipo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Di disporre che le imprese di distribuzione trasmettano i propri
codici   di  rete  all'Autorita'  utilizzando  il  sistema  di  invio
telematico   che   sara'   reso   disponibile   sul   sito   internet
dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it).
  6. Di  prevedere  che  le  procedure di aggiornamento del codice di
rete  tipo  siano avviate e disciplinate con successivo provvedimento
del direttore generale dell'Autorita'.
  7. Di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autori ta'.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
  8. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita'.energia.it)  il  testo  della deliberazione n. 138/04,
come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.
  9. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita'.energia.it)   il   testo   della  deliberazione  della
deliberazione   n.   168/04,   come  risultante  dalle  modificazioni
apportate con il presente provvedimento.
    Milano, 6 giugno 2006
                                                 Il presidente: Ortis