IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto   il   decreto   legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300,
concernente  l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 27 che istituisce
il  Ministero  delle attivita' produttive a cui sono state trasferite
le   funzioni   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
che  istituisce  presso  il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»;
  Visto  il  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle   tecnologie,   per   la   mobilita'  dei  ricercatori»  ed  in
particolare,  l'art.  7,  comma 1, che stabilisce, per la valutazione
degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei  progetti  e  dei  programmi
presentati  nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si
debba  avvalere  di  esperti  iscritti  in  apposito  elenco,  previo
accertamento   dei   requisiti   di   qualificazione  scientifica  ed
esperienza professionale nella ricerca;
  Visto  l'art.  10, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  16 gennaio  2001  contenente  direttive per la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione  tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46;
  Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240;
  Visto  il  decreto  direttoriale 31 luglio 2003, nuove procedure di
nomina degli esperti;
  Visto  il  parere  del  Comitato  tecnico nella seduta del 10 marzo
2004,  circa  l'opportunita' di istituire un elenco di esperti presso
il Ministero delle attivita' produttive;
  Valutata l'opportunita', da parte di questo Ministero, di procedere
alla  costituzione di un Albo degli esperti in materia di innovazione
tecnologica  da  istituire  in  base  a  criteri  e  procedure atti a
garantire la selezione pubblica degli idonei;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                  Finalita' dell'Albo degli esperti

  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle attivita' produttive
l'Albo  degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre
di  specifiche  professionalita'  in materia di ricerca e di sviluppo
precompetitivo  e  valorizzazione dell'innovazione per la valutazione
ex   ante,  in  itinere  ed  ex  post  dei  progetti  di  innovazione
tecnologica  presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46.