IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive a cui sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca; Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240; Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2003, nuove procedure di nomina degli esperti; Visto il parere del Comitato tecnico nella seduta del 10 marzo 2004, circa l'opportunita' di istituire un elenco di esperti presso il Ministero delle attivita' produttive; Valutata l'opportunita', da parte di questo Ministero, di procedere alla costituzione di un Albo degli esperti in materia di innovazione tecnologica da istituire in base a criteri e procedure atti a garantire la selezione pubblica degli idonei; Decreta: Art. 1. Finalita' dell'Albo degli esperti 1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca e di sviluppo precompetitivo e valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.