IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo  2003,  19  giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004,
7 luglio  2004,  19 ottobre  2004,  15 febbraio 2005, 21 giugno 2005,
20 ottobre   2005  e  7 febbraio  2006,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a
r.l.,  con decreto 26 marzo 1999 e' stata prorogata fino al 12 luglio
2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  Nocciola  del  Piemonte o Nocciola
Piemonte,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la indicazione geografica protetta Nocciola del Piemonte
o Nocciola Piemonte;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 26 marzo 1999;
  Considerato  che con Regolamento (CE) n. 464/2004 del 12 marzo 2004
sono  stati modificati alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte;
  Considerato che l'art. 8, lettera c) del disciplinare di produzione
della   indicazione  geografica  protetta  Nocciola  del  Piemonte  o
Nocciola Piemonte stabilisce che la valorizzazione dell'utilizzazione
della  stessa  nel  preparato  alimentare  deve  avvenire  citando in
qualunque  punto  dell'etichetta  la  dicitura «prodotto ottenuto con
Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;
  Considerato  che  il  Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte con
decreto   ministeriale  4 dicembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e'
stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 15, della legge
21 dicembre  n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta Nocciola del
Piemonte  o  Nocciola  Piemonte  registrata  con  regolamento (CE) n.
1107/96 del 12 giugno 1996;
  Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla
lettera c)   dell'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  Nocciola  del  Piemonte o Nocciola
Piemonte verra' svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord
ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l., con sede in Moretta (Cuneo),
piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n.  82, con decreto 26 marzo 1999, ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Nocciola
del  Piemonte o Nocciola Piemonte, registrata con regolamento (CE) n.
1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002,
16 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo  2003, 19 giugno 2003,
24 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  7 luglio  2004,  19 ottobre  2004,
15 febbraio  2005, 21 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006,
e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal
12 luglio 2006.