IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e
7 febbraio   2006,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo di controllo denominato Istituto
Nord  Est  Qualita'  -  INEQ  con  decreto  19 aprile  2002  e' stata
prorogata fino al 12 luglio 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di  origine  Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo,  allo  schema tipo,
trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  7 marzo  2005, protocollo
numero 61573;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta Prosciutto Veneto
Berico Euganeo;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 19 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via
Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  Prosciutto Veneto Berico
Euganeo  registrata  con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  gia'  prorogata  con  decreti  25 marzo  2005, 30 giugno 2005,
20 ottobre  2005  e  7 febbraio  2006,  e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2006.