IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento; Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalita' da defmire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalita' ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale; Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Decreta: Art. 1. 1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.