IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                e con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18
istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;
  Visto   il   regolamento   d'attuazione   approvato   con   decreto
ministeriale  in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art.
8   che   estende  anche  ai  cittadini  stranieri  non  appartenenti
all'Unione  europea  le  disposizioni  recate  dal  decreto medesimo,
secondo  criteri  e modalita' da defmire con decreto del Ministro del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi
particolari   di  ingresso  dall'estero,  alla  lettera  f),  prevede
l'ingresso  di  «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione    professionale,    svolgono    periodi   temporanei   di
addestramento  presso  datori  di  lavoro italiani, effettuando anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero»  e,  in  particolare, l'art. 40,
comma 9,  lettera a),  nel testo risultante dalle modifiche apportate
con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.
334  «Regolamento  recante  modifiche  ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di
immigrazione»,  che  prevede,  in  attuazione  dell'art. 27, comma 1,
lettera f),  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con
le  modalita'  ivi  stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in
Italia  al  fine  di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento
promossi  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  del decreto
ministeriale  n.  142  del  1998  in funzione del completamento di un
percorso di formazione professionale;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato, regioni e province
autonome  di  cui  al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  normativa  nazionale  e  regionale,  in materia di tirocini
formativi  e  di  orientamento,  si  applica  anche  ai cittadini non
appartenenti  all'Unione  europea  secondo  le disposizioni di cui al
presente decreto.