IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificato  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);
  Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006,
recante   modifica   delle  direttive  86/362/CEE  e  90/642/CEE  del
consiglio  per  quanto  riguarda  i  limiti  massimi di residui della
sostanza attiva carbofuran;
  Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006,
recante  modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto
riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con  i  nuovi  limiti  massimi di residui delle sostanze attive
carbofuran e diquat;
  Considerato   che  occorre  aggiornare  l'allegato  1  del  decreto
ministeriale  27 agosto  2004, in particolare il punto 4) relativo ai
semi   oleaginosi,   al  fine  di  recepire  correttamente  i  limiti
comunitari nella normativa nazionale;
  Visto  il  parere  favorevole della commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il   punto   4.   Semi   oleaginosi  dell'allegato  1  del  decreto
ministeriale  27 agosto  2004,  e'  sostituito  dall'allegato  1  del
presente decreto.