IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche l'oxamil da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato l'Irlanda quale Stato membro relatore per la sostanza attiva oxamil; Vista la direttiva della Commissione 2006/16/CE del 7 febbraio 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva oxamil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che dall'esame della sostanza attiva oxamil non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA); Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/16/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva oxamil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/16/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva oxamil nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxamil devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Visto il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato; (1) DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori presso la Commissione UE. Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva «oxamil» e' iscritta, fino al 31 luglio 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.