IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del
28 febbraio  2000  e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001,
che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui figura anche l'oxamil da valutare ai fini della sua eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto  che  i  citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno
designato  l'Irlanda  quale  Stato  membro  relatore  per la sostanza
attiva oxamil;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2006/16/CE del 7 febbraio
2006,   concernente   l'iscrizione   della   sostanza  attiva  oxamil
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  dall'esame  della sostanza attiva oxamil non sono
emersi  problemi  tali  da  richiedere  la consultazione del Comitato
scientifico  per  le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (AESA);
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/16/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
oxamil  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/16/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
oxamil  nel  relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli
interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza
attiva  oxamil  devono  essere effettuate in conformita' dei principi
uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in  12  mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
              (1)  DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela
          dei consumatori presso la Commissione UE.

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La sostanza attiva «oxamil» e' iscritta, fino al 31 luglio 2016,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione  chimica  ed  alle  condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.