L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente
il  Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4 del medesimo decreto;
  Vista  l'istanza  del  10 marzo 2006 con la quale la rappresentanza
generale  per  l'Italia  della  Revios  Compagnia  di Riassicurazione
Svizzera  SA, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad
esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti i rami vita e nei rami
danni   1.   Infortuni,   2.   Malattia  e  16.  Perdite  pecuniarie,
limitatamente ai rischi relativi all'occupazione;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi  documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo in data 11
luglio 2006;
  Considerato  che  la  rappresentanza  generale  per  l'Italia della
Revios   Compagnia   di   Riassicurazione  Svizzera  SA  soddisfa  le
condizioni di accesso indicate negli articoli 19 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
  Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del  20 luglio  2006, ha espresso parere favorevole in ordine
alla citata istanza;
                              Dispone:

  La  rappresentanza  generale per l'Italia della Revios Compagnia di
Riassicurazione  Svizzera  SA, con sede in Milano, via A. Appiani, n.
12,  e' autorizzata ad esercitare l'attivita' riassicurativa in tutti
i  rami  vita  di  cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre  2005,  n. 209 e nei rami danni 1. Infortuni, 2. Malattia e
16.    Perdite   pecuniarie,   limitatamente   ai   rischi   relativi
all'occupazione,  di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2006
                                              Il presidente: Giannini