IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
                     la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 8 luglio 2003 dall'impresa
Terranalisi  S.r.l.  con  sede  legale  in  via  Nino Bixio, 6, Cento
(Ferrara),   diretta   ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato: TRN 8F ora ridenominato Boing 25 PB;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: Buprofezin;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  in data 17 ottobre 2005 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  necessaria  dalla commissione consultiva
senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data  18 novembre 2005 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
    Terranalisi S.r.l., via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara);
    Adica S.r.l., via dello Stabilimento, 11, Nera Montoro (Terni);
    Chemia S.p.a., strada statale 255 km 46, Sant'Agostino (Ferrara);
    Sti  Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli, 2,
Cotignola (Ravenna);
    Torre S.r.l., via Pian d'Asso Torrenieri - Montalcino (Siena);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

  1. A  decorrere  dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  5  (cinque)  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse
agli  ulteriori  dati  richiesti  senza  pregiudizio  per  l'iter  di
registrazione,  l'impresa  Terranalisi  S.r.l. con sede legale in via
Nino  Bixio,  6, Cento (Ferrara), e' autorizzata a porre in commercio
il  prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Boing
25  PB con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette
allegate al presente decreto.
  2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e
kg 1-5-10-20-25.
  3. Il   prodotto  in  questione  e'  preparato  negli  stabilimenti
dell'imprese:   Terranalisi   S.r.l.  -  via  Nino  Bixio,  6,  Cento
(Ferrara),  autorizzato  con decreto del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio
1997.
  Adica  S.r.l.,  via  dello  Stabilimento, 11, Nera Montoro (Terni),
autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004;
    Chemia S.p.a., strada statale 255 km 46, Sant'Agostino (Ferrara),
autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;
    Sti  Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli, 2,
Cotignola  (Ravenna),  autorizzato  con  decreto del 19 giugno 1982 e
22 dicembre 1997;
    Torre  S.r.l.,  via  Pian d'Asso Torrenieri - Montalcino (Siena),
autorizzato con decreto del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003;
  4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11754.
  5. E'  approvata,  quale  parte  integrante  del  presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  6. Il  presente  decreto  sara'  notificato, in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 luglio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello