IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti  cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal Direttore
generale  del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
Direttore   generale  del  tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 20
luglio  2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  65.592  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 23 giugno 2006 con il quale e'
stata  disposta  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali  3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15
giugno 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  buoni del Tesoro
poliennali  3,75%,  con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno
2009,  fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di
cui  al  decreto  del 23 giugno 2006, altresi' citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 23 giugno 2006.