IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Yahia Ariel Angel, nato a Buenos Aires
(Argentina)  il  26  luglio  1973,  cittadino  argentino,  diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico  professionale  di  «Ingeniero  Industrial»  conseguito in
Argentina  presso la «Universidad de BuenosAires» (Argentina) in data
9 marzo  1999  e  rilasciato il 18 novembre 1999 ai fini dell'accesso
all'albo   degli  «ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale»  e
l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional  de  Ingenieria Industrial» di Buenos Aires dal 10 giugno
2005 al n. 4424;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute
del 28 febbraio 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
    Visto  l'art.  49  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
    Visto  l'art.  6  n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
    Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo n. 286/1998 - e
successive  modifiche  - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta
per  i  cittadini  stranieri  gia'  in  possesso  di  un  permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
    Considerato  che  il sig. Yahia possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Brescia  in  data 18 settembre 2003,
rinnovato  il  20 giugno 2004 con validita' fino all'8 settembre 2006
per motivi familiari;
                               Decreta

                               Art. 1.
  Al  sig.  Yahia  Ariel Angel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26
luglio   1973,   cittadino   argentino,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.