LA COMMISSIONE

  Nella seduta del 19 luglio 2006
  Premesso:
    che  l'azienda  Autoservizi  Novarese  S.r.l. di Hone (AO) svolge
attivita' di trasporto pubblico locale;
    che,  in  data  4 febbraio  2003,  l'azienda Autoservizi Novarese
s.r.l.  di  Hone (AO) e la R.S.U. hanno concluso un accordo aziendale
sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del
personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge
n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento
alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria
delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di
garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
    che,  in  data 3 marzo 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle
associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del
relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83;
    che,  in  data  13 marzo  2003,  il Comitato centrale dell'Unione
nazionale  consumatori  ha  espresso  parere  favorevole in ordine al
contenuto dell'accordo;
  Considerato:
    che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
Regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
    che  la  predetta  Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
    che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
  Rilevato:
    che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima
richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di
utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le
quali   deve   essere  garantito  il  servizio  completo  sono  cosi'
individuate:  da  inizio servizio alle ore 8,15 e dalle ore 12 e alle
ore 15,15;
    che  al  fine  di  rendere  effettiva  la  durata  delle fasce di
garanzia  le  parti  hanno previsto che le corse «il cui orario e' in
tutto  o  in  parte  incluso  nelle fasce orarie ... andranno portate
comunque a termine»;
    che  le  parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione
dal  lavoro  sia  garantita  l'operativita'  di tre presidi aziendali
(personale  di  movimento;  un  addetto  al  personale  di  officina;
personale degli uffici);
    che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo
alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16
della  Regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le
parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo
medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle
previsioni  di  cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando
l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le
previsioni della Regolamentazione medesima;
  Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale
l'azienda  Autoservizi  Novarese s.r.l. di Hone (AO) concluso in data
4 febbraio 2003 con la R.S.U.;
  Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art.
2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame,
restano  in  vigore  le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e
ss.  mod.,  nonche'  alla menzionata Regolamentazione provvisoria del
settore;
                               Dispone
la  comunicazione  della  presente  delibera  all'azienda Autoservizi
Novarese  s.r.l. di Hone (AO), alla Sede operativa di Orbassano (TO),
alla  R.S.U.,  al  Commissario  di  Governo  di Aosta, al Prefetto di
Torino,  al  Ministro  dei  Trasporti, ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito
Internet della Commissione;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 luglio 2006

                                               Il presidente: Martone