LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                        NEI SERVIZI PUBBLICI

nella seduta del 19 luglio 2006
                              Premesso
  che  l'azienda  SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo) svolge
attivita' di trasporto pubblico locale;
  che,  in  data  14 dicembre 2002, l'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di
Sansepolcro  (Arezzo)  e  la  R.S.U. ha concluso un accordo aziendale
sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del
personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge
n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento
alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria
delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di
garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
  che,  in data 10 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle
associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del
relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83;
  che  peraltro, nessuna associazione si e' pronunciata sul contenuto
del predetto accordo;
                             Considerato
  che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      - i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della
disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta,
servizi amministrativi..);
      - procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio;
      - eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di
agitazioni sindacali;
      - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      - individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte
programmate possano garantire un servizio altemativo a quello erogato
dall'azienda interessata dallo sciopero;
      - individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
  che   l'art.   10,   lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
                              Rilevato
  che  le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta
dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per
i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve
essere  garantito  il servizio completo sono cosi' individuate: dalle
4,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 14,30;
  che  al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia
le  parti  hanno  previsto  che  «le corse avviate nelle fasce orarie
perverranno  fino  a  capolinea;  alla  stessa  stregua  le  corse in
svolgimento  all'ora  di  avvio  dell'agitazione saranno regolarmente
condotte  fino  al  capolinea,  ove  il  servizio  puo'  cessare  per
l'adesione allo sciopero»;
  che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal
lavoro  sia  garantita  l'operativita'  di  tre presidi aziendali (un
addetto  al  movimento; un responsabile per l'officina; una unita' di
pronto soccorso);
  che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle
altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della
regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,
nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da
considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui
alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al
raggiungimento  di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della
regolamentazione medesima;
                            Valuta idoneo
  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno
1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente
dalla  azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), concluso
con la R.S.U. in data 14 dicembre 2002;
                               Precisa
  che,  per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano
in  vigore  le  regole  di  cui  alla  citata  legge  n.  146/1990, e
successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione
provvisoria del settore;
                               Dispone
  la  comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. - Gruppo
di  Sansepolcro (Arezzo), la R.S.U. dell'azienda SITA S.p.a. - Gruppo
di  Sansepolcro  (Arezzo),  al  prefetto  di  Arezzo, al Ministro dei
trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della
Commissione;
                           Dispone inoltre
  la  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 luglio 2006

                                               Il presidente: Martone