LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI nella seduta del 19 luglio 2006 Premesso che l'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo) svolge attivita' di trasporto pubblico locale; che, in data 14 dicembre 2002, l'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo) e la R.S.U. ha concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 10 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che peraltro, nessuna associazione si e' pronunciata sul contenuto del predetto accordo; Considerato che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): - i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); - procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; - eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; - individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio altemativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; - individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: dalle 4,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 14,30; che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che «le corse avviate nelle fasce orarie perverranno fino a capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio puo' cessare per l'adesione allo sciopero»; che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di tre presidi aziendali (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina; una unita' di pronto soccorso); che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), concluso con la R.S.U. in data 14 dicembre 2002; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), la R.S.U. dell'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), al prefetto di Arezzo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2006 Il presidente: Martone