IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 %
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e ulteriormente
modificato  dall'art.  10  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 2005, n. 168,
che  all'art.  8,  comma 3, stabilisce che la riforma degli incentivi
introdotta  dai  commi 1  e 2 dello stesso articolo, non si applica a
contratti  di  programma  per  i  quali  il Ministero delle attivita'
produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione
della  relativa  delibera  di  approvazione,  alla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2 e, comunque, non oltre il
30 settembre  2005  e  per  un  importo  di  contributi  statali  non
superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno
2005 non superiori a 40 milioni di euro;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000), e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
30 settembre  2005  (Gazzetta  Ufficiale  n.  251/2005), con il quale
viene  destinata  al  finaziamento  dei  contratti  di  programma nel
settore   industriale  e  turistico  la  somma  di  64.500.000  euro,
derivanti   da   rinunce  e  revoche  di  iniziative  imprenditoriali
agevolate dalla legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  n.  0010950 del 29 settembre 2005, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la  proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio Creo,
concernente  la realizzazione di iniziative per la riqualificazione e
reindustrializzazione  dell'area  di  crisi  di  Ottana (Nuoro), area
ricompresa  nell'Obiettivo  1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Considerate  le  caratteristiche  qualitative  delle  iniziative da
realizzare e le ricadute occupazionali attivate;
  Considerato  che  la regione Sardegna ha espresso parere favorevole
agli  investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma  e  sulla
compatibilita' con la propria programmazione regionale;
  Considerato  che  il  contratto di programma proposto dal Consorzio
Creo  rientra  nella  deroga  all'applicazione  della  riforma  degli
incentivi  prevista dall'art. 8, comma 3, del citato decreto-legge n.
35/2005;
  Considerato  che  l'entita'  delle  agevolazioni concesse in deroga
all'applicazione  della succitata riforma degli incentivi e' relativa
alla  copertura  di  una  determinata  percentuale degli investimenti
giudicati ammissibili;
  Considerata  pertanto  l'opportunita' di rinviare ad una successiva
determinazione  di questo Comitato l'approvazione di una integrazione
delle  agevolazioni  per  la  restante  parte  degli investimenti, da
concedersi  secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione
introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della presente delibera, con il Consorzio Creo il
contratto  di  programma  avente  ad  oggetto  la realizzazione di un
articolato  piano  di  investimenti,  da  realizzarsi  nella  regione
Sardegna,  area  compresa  nell'obiettivo  1,  coperta  dalla  deroga
dell'art.  87.3.a)  del  Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei
termini  di  seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
    1.2.  Gli  investimenti  ammessi,  pari  a  36.604.000 euro, sono
relativi  a cinque iniziative, cosi' come risulta dalla nell'allegata
tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.
    1.3.  Gli  investimenti  finanziati  dalla presente delibera sono
pari  a  17.694.536  euro,  corrispondenti al 48,34% del totale degli
investimenti ammessi.
    1.4.  Le  agevolazioni  finanziarie, concesse in base all'art. 8,
comma 3,  del  decreto  legge  14 marzo  2005,  n.  35  e  successive
modificazioni  e integrazioni, in conformita' a quanto previsto dalle
decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in
un  contributo  in  c/capitale  calcolato  nella  misura dell'80% del
massimale consentito per investimenti in aree obiettivo 1 (35% E.S.N.
e  15%  E.S.L.  per  le piccole e le medie imprese, 35% E.S.N. per le
grandi imprese), come dettagliato nell'allegata tabella 1.
    1.5.  L'importo  totale  delle  agevolazioni  cosi'  calcolate  e
riferite  all'importo  di  17.694.536 euro, e' pari a 9.170.000 euro,
interamente a carico dello Stato.
    1.6.  Per  la  restante  quota degli investimenti ammessi, pari a
18.909.464  euro,  sara' sottoposta ad una successiva approvazione di
questo  Comitato  la  determinazione  della misura di agevolazioni da
concedere  in  base  all'art.  8,  commi  1 e 2, del decreto-legge n.
35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
    1.7.  ll contributo, di complessivi 9.170.000 euro, sara' erogato
a decorrere dal 2006, in tre annualita' di pari importo per la Antica
Fornace  S.r.l.,  la Corstyrene Italie S.r.l. e la Mini Tow S.p.a. ed
in due annualita' di pari importo per la Lorica Sud S.r.l. e la Sedem
S.r.l.  Al  fine  del  calcolo delle agevolazioni si terra' conto del
predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi
tempi di realizzazione degli investimenti.
    1.8.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
    1.9. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
    1.10.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno realizzare una nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 102 U.L.A. (Unita' Lavorative
Annue).
    1.11.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato  il finanziamento di 9.170.000 euro a valere sulle
risorse  evidenziate nel citato decreto 30 settembre 2005 di cui alle
premesse.
    Roma, 2 dicembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Molgora
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 129