Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
    Esaminata   la   domanda  inoltrata  dal  Consorzio  tutela  vini
«Valdadige  Terradeiforti»  con  nota  del  30 maggio 2005, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei  vini  «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.
    Visti  i pareri favorevoli della regione Veneto e della provincia
autonoma di Trento.
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza, tenutasi a Dolce' (Verona) il 2 dicembre 2005, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  ed
aziende vitivinicole.
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  22 giugno  2006, presente il
funzionario   della   regione   Veneto,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizione
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via
XX Settembre  n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.