Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini «Valdadige Terradeiforti» con nota del 30 maggio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione. Visti i pareri favorevoli della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento. Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dolce' (Verona) il 2 dicembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole. Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.