IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181 «Disposizioni in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  dei  Ministeri»  con il quale e' stato istituito il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi  ai  corsi  universitari e, in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed  in
particolare  l'art.  39,  comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di
immigrazione;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in data 21 marzo 2005 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
  Visto  il  contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;
  Vista  la  nota n. 20591 del 28 aprile 2006 con la quale il rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Salerno  chiede la programmazione
dell'accesso  al  corso  di  laurea  in discipline delle arti visive,
della  musica  e  dello spettacolo, sulla base dell'offerta formativa
deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 4 aprile 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni al corso di
laurea  in  discipline  delle  arti  visive,  della  musica  e  dello
spettacolo  dell'Universita' degli studi di Salerno e' determinato in
centoventi  per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, citata
in premessa e per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari
residenti  in  Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n.  189  citata  nelle  premesse, sono destinati centodiciotto posti,
mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono destinati
due  posti  secondo  la riserva contenuta nel contingente di cui alle
disposizioni ministeriali del 21 marzo 2005 citate nelle premesse.