IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di residenze
sanitarie  assistenziali  per  anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;
    Visto  l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che   ha   autorizzato,  per  il  potenziamento  delle  strutture  di
radioterapia,  un'ulteriore  spesa  di lire 30 miliardi, a incremento
del  programma  di  investimenti ex art. 20 legge 67/1988 da 30.000 a
30.030 miliardi di lire;
    Visto  l'art.  83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  ha  elevato  il  fondo  di  cui al citato art. 20 della legge n.
67/1988  di  4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030
miliardi  di  lire  -  per la prosecuzione del programma nazionale di
investimenti in sanita';
    Visto  l'art.  4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
modificato  dall'art.  63  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
dispone  che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari
a  gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore
di  sanita'  possano  essere ammessi direttamente a beneficiare delle
risorse  di  cui all'art. 20 della citata legge n. 67/88, a valere su
una  apposita  quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-Regioni;
    Vista  la  delibera  CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle
risorse   assegnate   dalla   citata  legge  388/2000,  pari  a  euro
1.239.684.455,44   (lire   2.400.363.820.535),   nella   quale  viene
riservata  agli  enti  la  richiamata  quota  nella  misura  di  euro
137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,   agli   istituti   zooprofilattici   sperimentali,   ai
policlinici   universitari   a   gestione   diretta,   agli  ospedali
classificati  e  all'Istituto  superiore di sanita', da ripartire con
successivo provvedimento;
    Vista  la  delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione
del  programma  nazionale di investimenti in sanita' legge n. 67/88 e
legge  n.  388/2000)  che  ridetermina le risorse assegnate agli enti
dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44;
    Visto   l'art.   3  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  che
sostituisce  il  comma 2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
430/1997,    demandando    ad   apposita   deliberazione   del   CIPE
l'individuazione   delle  tipologie  dei  provvedimenti  oggetto  del
trasferimento   e   le  amministrazioni  rispettivamente  competenti,
nonche'  delle  attribuzioni,  non  concernenti  compiti  di gestione
tecnica,  amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che
il CIPE continua ad esercitare;
    Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
    Visto  l'art.  4,  lettera b),  della  delibera CIPE del 6 agosto
1999,  recante  «Regolamento concernente il riordino delle competenze
del  CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita'
la  funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di
edilizia  sanitaria  suscettibili  di immediata realizzazione, di cui
all'art.  20,  comma  5-bis,  della  legge  11 marzo  1988,  n. 67, e
successive modificazioni;
    Visto  l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che
prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione
di  unita'  tecniche  di  supporto alla programmazione, valutazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici;
    Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, della legge
n.  144  del  1999,  con  decreto  ministeriale  12 dicembre  2003  e
successive  modifiche  e'  disciplinato  il  Nucleo  di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
    Visto  l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome
di  Trento  e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la
semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione dei programmi di
investimento in sanita';
    Visto  l'art.  50,  comma 1,  lettera c)  della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  integrato  dall'art.  4-bis del decreto-legge del 28
dicembre  1998,  n.  450,  convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio  1999,  n.  39,  che  dispone ulteriori finanziamenti per
l'attuazione  del  programma  di  investimenti,  nonche' la tabella F
delle  leggi  finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000,
n.  388,  28 dicembre  2001,  n.  448  e  27 dicembre  2002,  n. 289,
24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005,
n. 266;
    Visto  il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte
delle  risorse  riservate  dalla  citata  delibera  CIPE 65/2002 come
rideterminata  dalla delibera CIPE 63/2004 e che accantona per l'anno
2004  la  somma di euro 12.002.517,00 per gli ospedali classificati e
la  somma  di  euro  4.950.000,00  per  gli  istituti zooprofilattici
sperimentali  da  assegnare  con  successivo  atto da sottoporre alla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
    Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella
allegata,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto, e
che le stesse rivestono carattere di priorita';
    Acquisito  in  data  20 aprile 2006 il parere favorevole espresso
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'   assegnata,   a  valere  sulla  delibera  CIPE  65/2002  come
modificata  dalla  delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli
ospedali  classificati  indicati nella tabella allegata, che fa parte
integrante  del presente decreto, la somma di euro 12.002.517,00, per
le finalita' per ciascuno specificate.
    E'   assegnata,   a  valere  sulla  delibera  CIPE  65/2002  come
modificata  dalla  delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli
istituti   zooprofilattici   sperimentali   indicati   nella  tabella
allegata,  che  fa parte integrante del presente decreto, la somma di
euro 4.950.000,00 per le finalita' per ciascuno specificate.