IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di residenze
sanitarie  assistenziali  per  anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;
    Visto  l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che   ha   autorizzato,  per  il  potenziamento  delle  strutture  di
radioterapia,  un'ulteriore  spesa  di lire 30 miliardi, a incremento
del programma di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 da 30.000 a
30.030 miliardi di lire;
    Visto  l'art.  83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  ha  elevato  il  fondo  di  cui al citato art. 20 della legge n.
67/1988  di  4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030
miliardi  di  lire  -  per la prosecuzione del programma nazionale di
investimenti in sanita';
    Visto  l'art.  50,  comma 1,  lettera c)  della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  integrato  dall'art.  4-bis  del  decreto-legge  del
28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio  1999,  n.  39,  che  dispone ulteriori finanziamenti per
l'attuazione  del  programma  di  investimenti,  nonche' la tabella F
delle  leggi  finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000,
n.  388,  28 dicembre  2001,  n.  448  e  27 dicembre  2002,  n. 289,
24 dicembre  2003,  n.  350,  30 dicembre  2004, n. 311 e 23 dicembre
2005, n. 266;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze datato 12 maggio 2006, recante
«Ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili  a  seguito  della
risoluzione   degli   accordi  di  programma  sottoscritti  ai  sensi
dell'art.  5-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive  modificazioni e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662»  in  applicazione  dell'art.  1,  commi 310, 311 e 312 della
citata legge n. 266/2005;
    Visto  l'art.  4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
modificato  dall'art.  63  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
dispone  che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari
a  gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore
di  sanita'  possano  essere ammessi direttamente a beneficiare delle
risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su
una  apposita  quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-Regioni;
    Vista  la  delibera  CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle
risorse  assegnate  dalla  citata  legge  n.  388/2000,  pari  a euro
1.239.684.455,44   (lire   2.400.363.820.535),   nella   quale  viene
riservata  agli  enti  la  richiamata  quota  nella  misura  di  Euro
137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,   agli   istituti   zooprofilattici   sperimentali,   ai
policlinici   universitari   a   gestione   diretta,   agli  ospedali
classificati  e  all'Istituto  superiore di sanita', da ripartire con
successivo provvedimento;
    Vista  la  delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione
del programma nazionale di investimenti in sanita' legge n. 67/1988 e
legge  n.  388/2000)  che  ridetermina le risorse assegnate agli enti
dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44:
    Visto   l'art.  3  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che
sostituisce  il  comma 2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
430/1997,    demandando    ad   apposita   deliberazione   del   CIPE
l'individuazione   delle  tipologie  dei  provvedimenti  oggetto  del
trasferimento   e   le  amministrazioni  rispettivamente  competenti,
nonche'  delle  attribuzioni,  non  concernenti  compiti  di gestione
tecnica,  amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che
il CIPE continua ad esercitare;
    Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
    Visto  l'art.  4,  lettera b),  della  delibera CIPE del 6 agosto
1999,  recante  «Regolamento concernente il riordino delle competenze
del  CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita'
la  funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di
edilizia  sanitaria  suscettibili  di immediata realizzazione, di cui
all'art.  20,  comma 5-bis,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67, e
successive modificazioni;
    Visto  l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che
prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione
di  unita'  tecniche  di  supporto alla programmazione, valutazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici;
    Considerato  che, ai sensi del citato art.1, comma 1, della legge
n.  144  del  1999,  con  decreto  ministeriale  12 dicembre  2003  e
successive  modifiche  e'  disciplinato  il  Nucleo  di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
    Visto  l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome
di  Trento  e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la
semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione dei programmi di
investimento in sanita';
    Visto  il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte
delle  risorse  riservate  dalla  citata  delibera  CIPE 65/2002 come
rideterminata   dalla  delibera  CIPE  63/2004  e  che  assegna  euro
61.700.000,00  agli  enti  di  cui  al citato art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;
    Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella
allegata,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto, e
che le stesse rivestono carattere di priorita';
    Acquisito  in  data  20 aprile 2006 il parere favorevole espresso
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'   assegnata,   a  valere  sulla  delibera  CIPE  65/2002  come
modificata  dalla  delibera  CIPE  63/2004  richiamate  in  premessa,
all'Istituto  superiore di sanita' e agli istituti di ricovero e cura
a  carattere  scientifico  specificati nella tabella allegata, che fa
parte   integrante   del   presente   decreto,   la   somma  di  euro
66.097.840,00, per le finalita' per ciascuno specificate.