IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Koci Ylli nato l'8 marzo 1970 a Tirana
(Albania),   cittadino   albanese,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico - professionale
albanese  di  «Inxhinier  pasurues  mineralesh»  conseguito  in  data
1° luglio  1994 presso l'«Universitetit Politeknik Tiranes» (Albania)
e  rilasciato  in  data  5 maggio  1995 ai fini dell'accesso all'albo
degli  «ingegneri  -  sezione A settore industriale» e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2006;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli   articoli 6  del  decreto  legislativo  286/1998  -  e
successive  modifiche, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002,
e,  14  e  39,  comma  7  del decreto del Presidente della Repubblica
394/1999,  per  cui  la verifica del rispetto delle quote relative ai
flussi  di  ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del
decreto  legislativo  286/1998  non  e'  richiesta  per  i  cittadini
stranieri  gia'  in  possesso  di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  sig.  Koci  possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura di Siena in data 14 marzo 1996, rinnovato
in  data  23 settembre  2005 con validita' fino al 23 settembre 2007,
per motivi di lavoro subordinato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Koci  Ylli,  nato  l'8 marzo  1970  a  Tirana  (Albania),
cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.