IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni    e    modificazioni,    concernente    la   cessazione
dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  e,  in particolare,
l'art.  19,  comma 5,  che  istituisce  un  Fondo  cui affluiscono le
disponibilita'  di  bilancio  per  il  finanziamento delle iniziative
nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  341,  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641,  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio   1997,   n.  135  e  la  legge  30 giugno  1998,  n.  208,
provvedimenti   tutti   intesi   a  finanziare  la  realizzazione  di
iniziative  dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Visto  l'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria
per il 2005, e in particolare:
    il  comma 354,  con  il quale viene istituito, presso la gestione
separata  della  Cassa  depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo
rotativo  denominato  «Fondo  rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca»;
    il  comma 355,  che  assegna  a  questo  Comitato, presieduto dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, il
compito di ripartire le risorse del Fondo;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito nella
citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano  d'azione  per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e
in particolare:
    l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per
cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n.
311/2004  al  sostegno  di  attivita'  nel  settore  della  ricerca e
sviluppo,   specificando   ulteriormente   modalita'   e  criteri  di
assegnazione   di   tale  quota;  e  con  il  quale  vengono  inoltre
individuate   alcune   priorita'  nei  progetti  di  investimento  da
finanziare;
    l'art.  8,  comma 1,  lettera b),  che, nell'ambito della riforma
degli incentivi per gli investimenti in attivita' produttive disposti
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  415/1992,
convertito,  con  modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive
modificazioni,  e  dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della
legge  n.  662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalita' di
cui  all'art.  1,  comma 356,  della  citata  legge  n.  311/2004, la
funzione  di  determinare  i  criteri  generali  e  le  modalita'  di
erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
  Vista  la  propria  delibera  n.  76  del  15 luglio 2005 (Gazzetta
Ufficiale  n.  246/2005)  con  cui  sono  stabilite  le  modalita' di
funzionamento  del  Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti  in  ricerca"  e,  in particolare il punto 2, in cui, in
sede  di  prima  applicazione, viene ripartita una quota del predetto
Fondo pari a 3.700 milioni di euro;
  Tenuto  conto  che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale
delle  aree  sottoutilizzate,  in attuazione della legge n. 208/1998,
finanzia  interventi  nel settore della ricerca gestiti dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e regolati con le
disposizioni  del  decreto  legislativo  27 luglio  1999, n. 297, con
vincolo territoriale;
  Considerato  che,  con  le stesse modalita', e' possibile destinare
specifiche  disponibilita'  del  Fondo rotativo per il sostegno della
ricerca  e  sviluppo  e  innovazione digitale, utilizzando per questi
ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Tenuto   conto   delle  richieste  di  assegnazioni  delle  risorse
formulate dalle amministrazioni;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Delibera:

  1.  La  dotazione  finanziaria  pari  a 2.300 Meuro, a valere sulle
risorse  del  Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese e gli
investimenti  in  ricerca", e' ripartita secondo lo schema illustrato
nelle  tabelle  allegate  1  e  2, che formano parte integrante della
presente delibera.
    Roma, 22 marzo 2006


                                                       Il Presidente
                                                         Berlusconi

Il segretario del CIPE
      Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 134