IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del  28  marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17  marzo 1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 4 gennaio 2006 dall'impresa
Sepran  S.a.s.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del prodotto fitosanitario denominato «Trizol 5 SC» uguale
al  prodotto  di  riferimento denominato «Egon 5 SC» registrato al n.
12512  con D.D. in data 27 gennaio 2005 dell'impresa Europhyto T.S.A.
S.r.l., con sede in Treviglio (Bergamo);
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Egon
5 SC» dell'impresa Europhyto T.S.A.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione
di riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato' «Trizol
5 SC» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva esaconazolo;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 27 gennaio
2010  l'impresa  Sepran  S.a.s., con sede in via Brenta n. 20 - Isola
Vicentina  (Vicenza)  e'  autorizzata  ad  immettere  in commercio il
prodotto  fitosanitario  irritante  denominato  TRIZOL  5  SC  con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 25 - 50 - 100 - 250
- 500 e litri 1 - 3 - 5 - 10.
  Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle
imprese:
    Diachem  S.p.a.  Upsifa  -  Caravaggio (Bergamo), autorizzato con
decreti del 26 marzo 1987, 7 giugno 2002;
    Nuova  agrichimica  sarda  S.r.l.  -  Oristano,  autorizzato  con
decreti del 7 dicembre 2001, 6 maggio 2002;
    Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del
5 febbraio 1987, 24 gennaio 1997;
    Irca  Service  S.p.a.  -  Fornovo  S.  Giovanni,  autorizzato con
decreti  del  9  maggio 1997, 20 settembre 2001, nonche' importato in
confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa
I.M.C. Limited, Naxxar (Malta).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13109.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2006
                                      Il direttore generale: Borrello