LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Vista  la  delibera  n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e'
stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati,
in  attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e  del  citato  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, come
modificata  dalle  delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del
18 aprile  2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre
2002,  n.  14003  del  27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n.
14339  del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005 e n. 15233 del
29 novembre 2005;
  Ritenuta  la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel
predetto   regolamento,   per  introdurre  l'esonero  dagli  obblighi
stabiliti  dall'art.  8,  comma  1, lettere a) e b) per gli scambi su
azioni  gia'  negoziate  in  altri mercati regolamentati comunitari e
ammesse  a negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi
dell'art.  57, comma 1, lettera h), del regolamento CONSOB in materia
di  emittenti  nonche'  un  diverso  regime  di  comunicazione  delle
operazioni  aventi  ad oggetto azioni gia' negoziate in altri mercati
regolamentati  comunitari  e  ammesse  a  negoziazione  su un mercato
regolamento  italiano  ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera h) del
regolamento CONSOB in materia di emittenti;
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

                              Delibera:

  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58  e  del  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213,
concernente  la  disciplina  dei  mercati,  approvato con delibera n.
11768  del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20
aprile  2000,  n.  13085  del  18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio
2002,  n.  13858  del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n.
14146  del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del
23 marzo  2005  e  n.  15233  del  29 novembre  2005 e' modificato ed
integrato come segue:
    nell'art. 8:
      dopo il comma 1-bis, e' inserito il comma 1-ter:
  «1-ter.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 32, comma 3 del
regolamento CONSOB n. 11522 in materia di intermediari, le condizioni
di  cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si
applicano  alle operazioni aventi ad oggetto azioni gia' negoziate in
altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su
un  mercato  regolamentato  italiano  ai sensi dell'art. 57, comma 1,
lettera h)  del regolamento CONSOB n. 11971 in materia di emittenti».
    Nell'art. 11:
      dopo  il  punto  b)  del  comma  2-bis, e' inserito il seguente
paragrafo:
  «2-bis.  (...)  Per  le  negoziazioni aventi ad oggetto azioni gia'
negoziate  in  altri  mercati regolamentati comunitari e ammesse alla
negoziazione  su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'art.
57, comma 1, lettera h) del regolamento CONSOB n. 11971 in materia di
emittenti,  la comunicazione e' effettuata entro il successivo inizio
dell'orario   giornaliero   di   funzionamento  dei  mercati,  ovvero
dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario e'
ammesso. (...)».
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della CONSOB
e  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Essa  entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 8 agosto 2006
                                                Il presidente: Cardia