IL DIRETTORE GENERALE
              per i beni architettonici e paesaggistici
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a
norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del
26 ottobre 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante
«Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come
modificato  e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
(disposizioni   correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42,  in relazione al paesaggio) pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  102  alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27
aprile 2006 ed in particolare gli articoli 136, 141 e 183, comma 1;
  Visto  l'art.  8,  comma 2,  lettera o)  del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 giugno   2004,   n.   173   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
24 settembre  2004, recante «Articolazione della struttura centrale e
periferica  dei dipartimenti e delle direzioni generali dei Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  «pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in
particolare l'allegato 3;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
17 febbraio  2006  «Modifiche  al  decreto  ministeriale 24 settembre
2004,  recante  «Articolazione  della struttura centrale e periferica
dei  dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni
e  le  attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 luglio   2005   di  nomina  del  direttore  generale  per  i  beni
architettonici e paesaggistici;
  Vista  la  nota  prot. n. 290 del 23 gennaio 2004, indirizzata alla
regione  Toscana  e al comune di Collesalvetti, con la quale l'allora
Soprintendenza  per  i beni architettonici e per il paesaggio, per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province
di  Pisa,  Livorno,  Lucca  e  Massa Carrara, ha posto all'attenzione
delle suddette amministrazioni la rilevanza paesaggistica del sito in
questione  chiedendo  l'attivazione  di  azioni  di salvaguardia e di
tutela  per  l'area  denominata  «Il Poggio Belvedere» nell'ambito di
Poggi  e  Colline  all'interno  del  sistema  delle Colline Livornesi
ricadente in frazione Nugola del comune di Collesalvetti in provincia
di  Livorno,  a  fronte  delle  seguenti  motivazioni: «A seguito del
sopralluogo   effettuato   nel   settembre   2003  e  della  campagna
fotografica  realizzata,  si  informa  che  l'area  di Collesalvetti,
rappresentata  nella planimetria allegata, e' tra le zone del contado
livornese   che  si  e'  maggiormente  mantenuta  integra  nelle  sue
peculiarita'  paesistiche,  storiche  e  culturali.  Un patrimonio di
estremo  interesse  da  tutelare, ma anche da rendere noto, in cui la
fattoria  di  Nugola rappresenta uno dei classici appoderamenti della
meta'  dell'ottocento.  L'analisi  territoriale  di  questa  area ha,
infatti,  permesso  l'individuazione di una serie di antiche fattorie
che  rendono  questo  territorio livornese un'espressione compiuta in
cui  le  realta'  architettoniche  connesse  all'attivita' produttiva
della  campagna  si  incontrano  armonicamente  con  le emergenze del
paesaggio da tutelare.
  Per  quanto sopra detto, visto e considerato, si invitano le SS.LL.
ad  esaminare  compiutamente  la  situazione  ed  adempiere ai propri
compiti preventivi di salvaguardia e tutela cosi' come previsto dalla
legge.»;
  Vista  la nota prot. n. 9861 dell'11 dicembre 2004, con la quale la
Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici della
Toscana  ha  segnalato  alla  regione Toscana l'urgenza di provvedere
alla  costituzione  delle  commissioni  provinciali  al fine di poter
prendere  in esame le proposte di dichiarazione di notevole interesse
pubblico  formulate  ai  sensi  dell'art. 138 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
  Considerato che la citata Soprintendenza di settore, con nota prot.
n.  1292  del  29 marzo  2004,  ha  comunicato  all'allora  Direzione
generale  per i beni architettonici ed il Paesaggio quanto segue: «In
merito  all'onerosa  questione  in  oggetto,  si  precisa  che questo
ufficio,  anche  in considerazione della recente normativa secondo la
legge  24 dicembre  2003,  n.  378:  «Disposizioni  per  la  tutela e
valorizzazione   dell'architettura   rurale»   sta  predisponendo  il
procedimento  di  vincolo e la conseguente perimetrazione delle aree:
costituito  dal  Pian  delle  Tregge  - Rio Tanna, Rio Nugola - Fosso
Nugola  poi  Caldo  e  Botro Buffone - dove sono presenti agglomerati
rurali  realizzati  a partire dal XIII secolo al XIX secolo di cui la
Fattoria  di Nugola 1871 e' un valido esempio di emergenza storica da
valorizzare e salvaguardare.
  Nella  perimetrazione  di vincolo oltre al «Poggio Belvedere» sara'
inserito   tutto   il  sistema  dei  Poggi  delle  colline  livornesi
comprendente:   Campo   di   sotto,  Montecondoli,  Casino,  Casetta,
Cerretello, Poggio ai Frati, Casalino, Poggiolungo, Poggio ai Grilli,
Piano  delle  Tregge,  le Querciole, l'Aione, Castellaccio, Tabaccaia
facenti  parte  di  un  unico  sistema  storicizzato  sul  territorio
alternandosi  con  «poggi»,  «campi»  e sistema vegetazionale vario e
articolato  rientrante a pieno titolo nel Sistema dei Monti e Colline
Livornesi.
  Le  nostre  direttive future, per questo ambito territoriale, erano
state    precedentemente    comunicate   alla   regione   Toscana   e
all'amministrazione  comunale  con  nostra nota n. 290 del 23 gennaio
2004 in risposta ai numerosi esposti verbali e alla nota del 9 luglio
2003  del  Gruppo  per  la tutela dei beni culturali ed ambientali di
Livorno e Provincia (... ...)»;
  Considerato  che  la suddetta Soprintendenza, con nota prot. n. 742
del  17 marzo 2005, ha sottoposto all'esame della Direzione regionale
per  i  beni  culturali e paesaggistici della Toscana, la proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area in questione:
«(... ...)  Anche  alla  luce  delle  notizie giunte (... ...) che su
dette aree sono al vaglio e allo studio progetti di grossi interventi
edilizi   o   complessi  alberghieri  che  verrebbero,  con  la  loro
realizzazione,   ad  interferire  in  un'area  di  delicata  bellezza
paesaggistica,  dando  cosi'  origine a forti insediamenti antropici,
con  trasformazioni  irreversibili dello stato dei luoghi e generando
uno   sviluppo   urbanistico  improprio  dell'area  oggi  scarsamente
urbanizzata,  dove  sono presenti solo nuclei rurali, fattorie e case
sparse.  Tali  interventi  trasformativi  del  territorio, cosi' come
previsti,  se  non  controllati, potrebbero recare grave danno a tale
zona di cui si propone il vincolo (... ...)»;
  Considerato  che  nella suddetta nota la Soprintendenza ha indicato
la perimetrazione dell'area come di seguito riportata: «L'area che si
intende  proporre  per  il  vincolo  e'  costituita  da  un  comparto
territoriale  piuttosto  omogeneo situato nel comune di Collesalvetti
(Livorno)  circoscritto  in parte dalle strade provinciali e in parte
dal  percorso naturale del Rio Nugola, con caratteristiche ambientali
paesaggistiche,  colture, assetto vegetazionale e presenze edilizie a
carattere agricolo-rurale, il tutto in un quadro di notevole valenza.
Tale perimetrazione e' riportata sulle allegate Carte IGM, foglio 112
e  foglio  111 e cosi' delimitata: «partendo dalla strada provinciale
delle   Sorgenti   dove   questa  interseca  il  Rio  Nugola  e  piu'
precisamente  rientrante  nel  foglio  IGM  112  Fauglia IV° S.O., si
percorre in direzione Livorno, tutta l'area ubicata sulla sinistra di
detto percorso rientrante nel Foglio IGM 111 Salviano I° S.E., e fino
a  lambire  la  curva  di  fronte  alla  localita'  «Le  Cerretelle»,
continuando  il  percorso  verso  Livorno  ingloba  l'area denominata
«Sorgente  Piersanti» svoltando a sinistra e continuando a percorrere
seguendo la strada provinciale in direzione di Marrana S. Martino, si
raggiunge  poco  dopo  la  localita'  Casa  Sodoni,  il  Rio  Nugola,
attraversandolo.  Seguendo  il  percorso  idraulico  del Rio Nugola e
inglobando  l'area sulla sua sinistra idraulica si raggiunge il punto
di partenza sopraccitato chiudendo l'ambito territoriale»;
  Considerato  che  la  citata Direzione regionale, con nota prot. n.
4618  del  27 maggio  2005, indirizzata alla Soprintendenza di Pisa e
Livorno,   al  Presidente  della  Giunta  regionale  Toscana  e,  per
conoscenza,  alla  Direzione  generale  per  i  beni architettonici e
paesaggistici,  nel  concordare  con  le  motivazioni  addotte  dalla
Soprintendenza  per  la  dichiarazione di notevole interesse pubblico
della  zona  in  questione, ha richiesto alla medesima Soprintendenza
un'ulteriore  copia  della  relativa documentazione per la successiva
sottoposizione   della   proposta   alla   commissione   provinciale,
sollecitando  nel  contempo la regione ad accelerare le procedure per
l'istituzione  delle  commissioni  provinciali ai sensi dell'art. 137
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Considerato  che  la  regione Toscana, con nota prot. n. 148/05 del
29 agosto  2005,  in  riscontro  alla suddette richieste degli uffici
ministeriali,   ha  informato  la  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali  e paesaggistici della Toscana che, per l'istituzione delle
commissioni  provinciali,  e' necessario procedere con atto normativo
regionale  e che, pertanto, la relativa proposta di legge deve essere
trasmessa e approvata dal Consiglio regionale;
  Considerato  che  con  nota  prot.  n. 00671 del 19 gennaio 2006 la
citata  Direzione  regionale  ha ulteriormente sollecitato la regione
Toscana  a  fornire  aggiornamenti  in merito all'iter per la formale
costituzione delle commissioni provinciali;
  Considerato  che  con  nota  prot.  n.  134  del  19 gennaio  2006,
indirizzata   al   comune   di   Collesalvetti,   con   la  quale  la
Soprintendenza di Pisa e Livorno, ai sensi dell'art. 150, comma 1, al
fine  di  salvaguardare l'integrita' delle valenze paesaggistiche del
sito  in questione, ha inoltrato diffida all'esecuzione di lavori con
ricorso  ad  ordinanza  di  sospensione per quelli eventualmente gia'
iniziati,  all'interno  dell'area  del  Poggio Belvedere, frazione di
Nugola,  nell'ambito  di  Poggi  e  Colline del sistema delle Colline
Livornesi;
  Vista  la  nota prot. n. 3022 del 10 febbraio 2006, con la quale il
comune di Collesalvetti ha comunicato la suddetta diffida ai soggetti
interessati;
  Vista  la  nota prot. n. 39112 dell'8 febbraio 2006 con la quale la
regione  Toscana  ha  comunicato  alla Direzione regionale per i beni
culturali   e  paesaggistici  che  per  la  «proposta  di  legge  per
l'istituzione  delle  commissioni  provinciali ai sensi dell'art. 137
del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42»,  approvata con
deliberazione  di  Giunta  regionale,  e' stato disposto l'inoltro al
Consiglio regionale per l'iter successivo;
  Considerato  che  la  suddetta  Direzione regionale, preso atto del
perdurare  dell'inerzia  regionale  rispetto  alla costituzione delle
commissioni  provinciali, stante l'esigenza di procedere all'adozione
di  un provvedimento di tutela improcrastinabile a fronte delle opere
previste  per le quali e' stata chiesta l'inibizione, in data 7 marzo
2006,  con nota prot. n. 2361, ha inoltrato alla competente Direzione
generale  per  i  beni architettonici e paesaggistici, la proposta di
dichiarazione  di notevole interesse pubblico dell'area in questione,
formulata  ai  sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42, corredata dalla relativa planimetria in scala 1:25.000,
nonche'  dalle  prescrizioni,  misure  e  criteri  di gestione di cui
all'art.    143,    comma 1   del   medesimo   decreto   legislativo,
trasmettendola  contestualmente  alla regione Toscana, alla provincia
di  Livorno,  nonche'  al  comune  di Collesalvetti al quale e' stata
altresi'  richiesta  l'immediata  affissione  all'Albo pretorio della
proposta  medesima  e a tutti gli enti interessati e' stato richiesto
di  darne  successiva  comunicazione  sui propri siti informatici, ai
sensi dell'art. 139, comma 2, del citato decreto legislativo;
  Considerato  che  in  data  20 marzo 2006 e' stata affissa all'Albo
pretorio  del  comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno, e ne
e'  stata  data  notizia sul sito informatico del medesimo comune, la
proposta  di  dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area
situata  in  localita'  frazione  di Nugola, formulata ai sensi degli
articoli 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.  42  e  successive  modifiche e integrazioni, come comunicato alla
Direzione   generale   per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici
dall'amministrazione  comunale  con  nota  prot. n. 7234 del 21 marzo
2006 e dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Toscana con nota prot. n. 03127 del 24 marzo 2006;
  Considerato   che  con  la  suddetta  nota  la  medesima  Direzione
regionale  ha  richiesto  alla  regione  e  agli  altri enti pubblici
territoriali  nel  cui ambito ricade l'area da assoggettare a tutela,
di  pubblicare  sui  propri siti informatici, ai sensi dell'art. 139,
comma 2,  del  suddetto  decreto  legislativo  n. 42/2004, la notizia
dell'avvenuta   proposta   di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico e della relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  139,  comma 2,  del citato
decreto  legislativo,  con  nota prot. n. 03412 del 31 marzo 2006, la
Direzione  regionale ha comunicato alla Direzione generale l'avvenuta
pubblicazione,  in  data 24 marzo 2006, dell'avviso al pubblico della
proposta  di  vincolo  su  due  quotidiani  a  diffusione locale («La
Nazione»  e  Il  «Tirreno») e su un quotidiano a diffusione nazionale
(«La  Repubblica»), nonche' l'avvenuta comunicazione sul proprio sito
informatico;
  Considerato che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 139,
comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, presentate dal comune di
Collesalvetti,  dal Direttore dell'APT - Azienda per il Turismo Costa
degli   Etruschi,   dal   Presidente   della  provincia  di  Livorno,
dall'Azienda  Agricola  Agrituristica  Venatoria Acquaviva Bellavista
S.r.l.,  dall'Azienda  Agricola  Agrituristica  Venatoria  «Le Arcate
S.r.l.», dalla Tenuta Belvedere S.r.l., dal geom. Valerio Morelli;
  Viste  le  valutazioni  alle  suddette osservazioni, trasmesse alla
Direzione  generale  per  i beni architettonici e paesaggistici dalla
Soprintendenza  per  i beni architettonici e per il paesaggio, per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di
Pisa  e  Livorno  e  dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana;
  Considerato  che  a seguito delle osservazioni pervenute, la citata
Direzione  regionale,  sentita la Soprintendenza di settore, con nota
prot.  n.  07796  del  21 luglio  2006,  ha comunicato alla Direzione
generale  per i beni architettonici e paesaggistici quanto segue: «In
riferimento  alla  nota  prot.  n.  2100  dell'11  luglio  2006 della
Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  ed  il paesaggio per le
province  di  Pisa  e  Livorno,  pervenuta via fax a questa Direzione
regionale  e  acquisita  in protocollo al n. 7577 del 17 luglio 2006,
con  la  quale  la  Soprintendenza  medesima  ha trasmesso le proprie
modifiche  ed integrazioni alla proposta in oggetto, riportate in una
nuova  stesura della relazione di accompagnamento al provvedimento di
dichiarazione   di  notevole  interesse  pubblico,  questa  Direzione
regionale  condivide  le modifiche apportate alla relazione medesima,
in  particolare nella parte indicata come misure di conservazione, in
quanto  esse  sostanzialmente  sono  state  introdotte per tenere nel
dovuto  conto  le osservazioni presentate dagli interessati, quali ad
esempio  la richiesta di eliminazione di ogni riferimento a procedure
di  «concordamento» preventivo con la Soprintendenza territorialmente
competente, in quanto procedure non previste dalla normativa vigente.
Nel nuovo testo pertanto si e' cercato di dettagliare maggiormente le
misure  medesime  per  incrementare  il  grado  di oggettivita' nella
procedura di valutazione della compatibilita' paesaggistica. Tuttavia
si ritiene opportuno segnalare alcune piccole modifiche che, a parere
di  questa Direzione regionale, potrebbero essere utilmente apportate
al   testo   della  relazione  definitiva  da  allegare  quale  parte
integrante  del  provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico»;
  Considerato  che  la Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici,  a  conclusione  dell'iter  istruttorio, con relazione
prot. n. DG BAP S02/34.07.13/14099/2006 del 26 luglio 2006, visionati
gli atti, la cartografia e la documentazione fotografica prodotta, ha
concordato  con i pareri espressi dalla suddetta Direzione regionale,
a  seguito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza di settore,
confermando  l'urgenza  e  la  necessita'  di  sottoporre  l'area  in
questione  ad  un idoneo provvedimento di tutela ai sensi del decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  al  fine  di  garantirne  la
conservazione   e   di   preservarla  da  interventi  che  potrebbero
comprometterne    irreparabilmente   le   pregevoli   caratteristiche
paesaggistiche   e   il   valore  identitario  rispetto  al  contesto
territoriale di appartenenza;
  Considerato    che,    secondo   la   relazione   inoltrata   dalla
Soprintendenza  di  settore per il tramite della Direzione regionale,
l'area situata in frazione di Nugola, nel comune di Collesalvetti, in
provincia  di  Livorno,  meritevole  del  riconoscimento  di notevole
interesse  pubblico oggetto della richiesta, fa parte del «territorio
inglobato  nell'ambito  della Repubblica Pisana nel periodo contenuto
tra  il  1109  e  il  1406  quando  Pisa perse la sua indipendenza fu
annesso  alla  Repubblica  di  Firenze  e  cosi', i tredici comuni di
Collesalvetti rientrarono nella Capitania del Porto Pisano. Suddiviso
in  tante  piccole "Curtes" che si avvaleva di un amministratore o di
un  rappresentante  o  "gastaldo";  il  signore  della  "curtis"  era
proprietario  di  gran parte delle fattorie e dei terreni nell'ambito
della  giurisdizione.  Quando  Livorno ebbe uno statuto speciale e fu
costituito in Capitanato Vecchio e inglobava anche una porzione delle
Colline  Livornesi,  tutto  il territorio di Collesalvetti rientrante
nella  Podesteria  di  Rosignano  entro' a far parte del Vicariato di
Lan.  Il  gran  numero  dei comuni, centri abitati e fattorie isolate
erano gia' presenti nelle Colline Livornesi nei secoli XII e XIV.
  Con  il  1348  inizio'  un  periodo  di  riduzione demografica, sia
cittadina che rurale, in conseguenza della prima epidemia. Il pascolo
e  gli  ulivi  erano  probabilmente la maggior risorsa agricola della
zona  e  talvolta  un  oliveto  era chiamato "chiudendo di olivi". La
viticoltura  era inframmezzata tra campi e boschi. Presente e diffusa
era la "Campia", lotto di terreno adibito alla produzione di cereali;
talvolta  il  termine "fornace" stava a significare anche la presenza
di tale attivita' sulle colline Livornesi.
  L'evoluzione  edilizia  vede  nel  XV secolo la "villa di campagna"
come  concretizzazione  di  interventi  cittadini  sul territorio, si
moltiplicano  le  case  coloniche  e  nasce  l'embrione  di fattoria;
dall'antica  "casa  da signore" si giunge ad un centro direttivo e di
organizzazione  economica  sul  piano  produttivo,  amministrativo  e
commerciale.  Nei secoli successivi fino ad oggi il sistema collinare
e' organizzato e gerarchizzato in centri principali come le fattorie,
le  tenute  ed  in  centri minori con l'aggregazione di case poderali
intorno  a  ville  di  campagna.  Nelle  zone pianeggianti il sistema
insediativo   si   e'  sviluppato  con  particolare  attenzione  alla
regimazione  del  sistema  fluviale;  vaste zone sottratte alle acque
stagnanti  con  il  sistema  delle  colmate sono state utilizzate per
appoderamenti relativi a colture intensive. La colmata ed altre opere
idrauliche  sul  territorio  con  deviazioni  di canali hanno segnato
l'orografia   del   territorio   medesimo.  Ulteriori  trasformazioni
territoriali   si   possono   individuare   anche   nei  processi  di
modificazione vegetazionale e colturale delle zone collinari. I primi
insediamenti  nascono  e  si sviluppano proprio all'interno di questo
esteso  sistema  vegetazionale  in ragione dell'utilizzo del legname,
anche  per  fini di trasformazione in combustibile. La proprieta' dei
boschi era in origine feudale, poi comunale, infine granducale con la
politica  di allivellazione lorenese, rimasero di proprieta' pubblica
solo  le zone piu' lontane e di difficile collegamento. Durante tutto
il  periodo  tra il sec. XVIII-XIX furono operati vasti disboscamenti
delle   zone   collinari   piu'   prossime   ai  centri  abitati  per
l'utilizzazione  del  legname,  appoderamenti e la messa a coltura di
ampie zone.
  Dalla  seconda  meta' del `700 alla prima meta' dell`800 la riforma
agraria dei Lorena opero' cambiamenti sia nell'aspetto paesaggistico:
abbattimento  di  boschi,  apertura  di nuovi percorsi (acciottolando
quelli  piu'  battuti),  tracciamento dei campi e le sistemazioni dei
terreni,   sia   nel   tessuto   antropico  con  la  realizzazione  e
l'evoluzione  di  una  edilizia  rurale  di qualita': fattorie datate
1750-1800,   comportando   emergenze  storico-culturali  di  notevole
interesse,   che   mirano   ad   uno  sviluppo  economico  e  sociale
significativo  per  tutto  l'ecosistema  agro-rurale,  protrattosi  e
rimasto  attivo  fino  agli  anni  ottanta del secolo scorso. Uno dei
problemi  per  le  famiglie  contadine  restava  l'approvvigionamento
idrico:  quando  e'  possibile la casa veniva dotata di un pozzo o di
una cisterna per la raccolta di acque piovane. Le pietre raccolte nei
campi  o  nel greto dei torrenti non bastavano per costruire edifici,
terrazzamenti  e  muri a secco, e talvolta occorreva coltivare cave e
costruire  fornaci,  (attualmente  vi  e' solo una cava dismessa e in
disuso).
  Da un punto di vista geo-botanico il territorio dei Monti e Colline
Livornesi  e' caratterizzato dalla presenza di una serie di complessi
geologici, quale l'Alloctono Superiore (Giurese Inf. - Cretaceo Inf.)
da  affioramenti  di rocce ofiolitiche, che sono presenti con Basalti
del  Giurese Sup., e da formazioni calcareo-argillose che determinano
un  substrato  discontinuo  ma  generalmente  alcalino  e comunque un
aspetto  geo-morfologico  interessante,  particolare  e  di qualita'.
L'ambito  climatico  di  riferimento  utile per una valutazione della
componente vegetazionale e' del tipo "subumido asciutto", privo delle
caratteristiche   di  oceanicita'  piu'  vicino  ai  regimi  asciutti
maremmani,  e  il  fattore  orografico  non  comporta  un sostanziale
aumento  di  umidita' grazie all'esposizione e alla conformazione del
sito.
  La  copertura  vegetazionale  del territorio pisano-livornese nella
sua  massima  espressione evolutiva e' la lecceta o fustaia di Leccio
(Quercetum  ilicis),  in  origine  diffusa prima di essere sostituita
dagli  odierni  "forteti", compagini arboree compatte al limite della
impenetrabilita', formatisi in seguito al taglio delle leccete che ha
infatti  determinato  il  passaggio  alla  macchia  alta.  I segni di
recessione  del bosco sono indicati sia dalla comparsa del corbezzolo
(Arbutus  unedo)  sia  dall'aumento  di  specie nella composizione di
soprasuoli,  con  la presenza di specie arbustive e alto-arbustive. A
queste  aree  vanno aggiunte delle micro-zone prospicienti le strade,
percorsi  interni,  edifici  esistenti,  dove  la  presenza  continua
dell'azione  antropica  ha  determinato una situazione consolidata in
cui  la  vegetazione  e'  caratterizzata  da  specie  erbacee  basse.
L'attuale  assetto  vegetazionale dell'area e' il risultato combinato
delle naturali tendenze della vegetazione, dell'azione antropica e di
fattori limitanti come l'azione di venti dominanti.
  Le   aree   che   raggruppano   il  sistema  dei  Poggi  presentano
caratteristiche  di  naturalita' con situazioni di pregio e interesse
naturalistico,  che  sui  versanti  mantengono  la variabilita' della
macchia  mediterranea.  Prevalgono  a  tratti eriche (Erica arborea),
cisti  (Cistus  incanus)  o  macchia  a ginestra (Spartium junceum) e
specie   arbustive  endemiche  di  interesse  naturalistico  come  le
Filliree  (Phillyrea  latifolia,  Phillyrea  angustifolia), i Ginepri
(Juniperuss   spp.),  il  Viburno  (viburnum  tinus),  il  Corbezzolo
(Arbutus  unedo), il Lentisco (Pistacia lentiscus) e il Mirto (Myrtus
communis).
  Il  sistema  collinare  intorno  al  Poggio  Belvedere  presenta le
"invarianti  strutturali  del  territorio" segni atti a garantire uno
sviluppo  sostenibile  sia dell'area stessa, che di quei processi che
interagendo  possono  adattarla  a  interventi compatibili. L'analisi
focalizzata   sulle   "risorse   territoriali  naturali"  con  scarso
intervento  antropico,  aree  boscate,  corsi d'acqua, borghi rurali,
fattorie  e  case  coloniche, ci restituisce un paesaggio tipicamente
collinare    dell'area   pisano-livornese.   I   fabbricati   rurali,
testimonianza  di  cultura  contadina,  sono  percepibili grazie alla
presenza di alberi «monumentali» (Cupressus Sempervirens) posti lungo
i   viali,   lungo   le   strade   interpoderali,  come  elemento  di
delimitazione  delle geometrie agricole, e posti come ornamento delle
rispettive    aie;   le   mirabili   sistemazioni   idraulico-agrarie
(terrazzamenti  e  corsi d'acqua nella piana); ubicati nel punto piu'
elevato del podere, in posizione da sfruttare l'irraggiamento solare,
venivano  costruiti con materiale tradizionale, spesso derivato dallo
stesso  terreno lavorato (pietra, sabbia, legno) di scarsa qualita' e
talvolta materiale di recupero.
  Il  "Poggio  tipo"  inserito  in  un piu' ampio sistema dei poggi e
delle  colline  livornesi,  orograficamente si pone come un'emergenza
sul  territorio  in grado di dominare le vallate circostanti, dove il
paesaggio    agrario    viene   percepito   in   uno   schiacciamento
visivo-planimetrico;  gli  ondulamenti  collinari  armonizzati con le
curve  di livello, propongono un mosaico cromatico ambientale dove le
varie   colture  assumono  un  aspetto  geometrico  ormai  statico  e
consolidato.  Nella  sua posizione il "poggio" appare privilegiato da
sempre,  postazione  militare  e  di  avvistamento  una volta, godeva
sicuramente  di un carattere prioritario rispetto al territorio, alla
circostante  "palude"  zona bassa, umida, che necessitava di bonifica
per  trasformarla  in  "territorio  utilizzabile" solo con interventi
idrografici  intesi  a  creare infrastrutture quali canali, ponti, ed
altre   opere   di   trasformazione   che   assumono  un  significato
storico-ambientale  (Acquedotto  Leopoldino  e Acquedotto La Fontina,
quest'ultimo completamente interrato).
  Particolarita'  del  paesaggio resta comunque il viale d'accesso al
Poggio  Belvedere,  che  si snoda tra i campi e si inerpica fino alle
fattorie,  case coloniche, punte emergenti storiche nell'ottica della
mezzadria  agricola,  quando  il  borgo  rurale e l'edilizia colonica
costituivano  piccole comunita' autonome della civilta' contadina. Il
doppio  filare  dei  cipressi  e' l'elemento peculiare dell'ambiente,
quinta scenografica tra la strada e il "territorio aperto", emergenza
significativa  di  tutto  il  paesaggio  toscano  carico  di  una sua
emotivita'    cromatica,   cangiante   periodicamente   per   colture
diversificate   dovute  all'intervento  minimo  dell'uomo  teso  allo
sfruttamento  delle  risorse  del  suolo, mai in maniera aggressiva o
casuale,  ma sempre in modo ordinato geometricamente, seguendo schemi
di agronomia.
  Il  "territorio aperto" e' storicamente legato all'uomo ancor prima
dell'evento  di  urbanizzazione  quando  per  lungo  tempo  la  fonte
primaria   di   economia  e'  stata  quella  agricola;  territorio  a
prevalente   funzione   agricola-produttiva,   componente  capace  di
definire  il  presidio  storicizzato umano sull'ambiente nel rapporto
uomo-natura,   improntato   al   mantenimento   dell'agricoltura  nel
territorio  rurale,  differenziata  nei suoi vari aspetti tra coltura
intensiva, vitiorticoltura.
  Il  sistema  comprende  una  parte  eminentemente pianeggiante dove
insiste  una  concentrazione  di  bonifiche  idrauliche  mediante  un
reticolo  di  scolo, e una parte dicollina, area nella cui orografia,
si concentrano elementi di valore paesistico ed elementi testimoniali
di  valore  storico-culturale  connessi  a  luoghi  ed  aree  a forte
connotazione naturalistica con prevalente funzione agricola, in cui i
segni   presenti   della   trasformazione   non   ne  hanno  alterato
sostanzialmente i caratteri storici originari.»;
  Considerato  che  «L'area  analizzata  per  la  proposta di vincolo
paesaggistico  comprende  una  zona  ubicata  fuori dalla frazione di
Nugola  Vecchia, la cui perimetrazione parte dalla strada provinciale
delle  Sorgenti  e  dall'orografia  naturale  sul  territorio del Rio
Nugola,  corso  d'acqua e affluente di destra del Torrente Tanna, Rio
praticamente   perenne  con  portate  stagionali  variabili,  ma  con
fenomeni di esondazione in occasione di precipitazioni che superano i
60-70  mm/ora.  Il  Rio  Nugola  scorre  in  un'ampia valle incisa da
litologie  sabbioso-argillose  e  in subordine ghiaiose e ciottolose.
Partendo dall'intersezione della strada provinciale sul Rio Nugola di
fronte a Nugola Vecchia si percorre detta strada in direzione Livorno
e  in  localita'  Le  Cerretelle,  si  segue  a sinistra sulla strada
provinciale  Parrana  S. Martino  e  la  si  percorre in direzione di
Parrana  fino  al punto d'intersezione con il Rio Nugola poco dopo la
localita'  Casa  Sodoni; e il percorso naturale del Rio Nugola chiude
il  perimetro  fino  al  punto  di  partenza  includendo  le seguenti
localita':  «C.  Campo  di  Sotto,  Belvedere,  C. Luppichini, C. del
Preda,  C.  Valoni,  Pian  delle  Tregge,  Poggio ai Grilli, Sorgente
Piersanti,  Le  Querciole,  C.  Fanfani, L'Aione, Castellaccio, Ponti
Grandi, C. della Guardia, C. Sodoni, Casalino, C. Poggiolungo, Poggio
ai  Frati,  Cerretello,  Montecandoli, C. Pozzuolo, Casina, Casetta».
Tale  perimetro  chiude  un  unico comparto ambientale dove il Poggio
Belvedere  (predominante  rispetto  al sistema dei Poggi circostanti)
risulta  godibile  lungo  le stesse strade provinciali, e si presenta
come  un  "sistema  collinare"  angolo  ancora  intatto  e vergine di
campagna toscana dove una ordinata geometria arborea, intervallata da
colture  intensive e' coronato dal bosco di macchia collinare. L'area
assomma  in  se'  tutti  i  caratteri paesaggistici e ambientali dove
l'assetto  viario  carrabile  e  i percorsi naturalistici sono ancora
immutati;  le  alberature  quali  cipressi,  querce,  lecci,  essenze
arboree  endogene  costituiscono  una  dominante  nel  delimitare  le
coltivazioni   agro-viti-ortofrutticole.   All'interno  del  comparto
l'edilizia  a  carattere  colonico-rurale  conserva  integro  il  suo
linguaggio  con  il  portico, la scala esterna, l'aia e poco distanti
gli  annessi  agricoli  per  il  bestiame  (forza-lavoro  nel passato
indispensabile  per  l'attivita' agricola), annessi allontanati dalle
residenze  nel  primo  dopoguerra,  per  motivi  igienico-sanitari. L
`esodo  dalle  campagne  vede  superata  la  fase  dello sfruttamento
agricolo  del  suolo,  territorio oggi che conserva ancora intatta la
sua  vocazione agricola-ambientale-naturalistica per il quale si puo'
ipotizzare uno "sviluppo sostenibile" compatibile con le preesistenze
storico-fisiche-geomorfologiche  e  integrato  nel  paesaggio ad alta
valenza  ambientale,  e  per quanto concerne materiali da adottare il
piu'  possibile  naturali  con tecnologie tradizionali e di qualita',
seguendo  i  "segni"  lasciati  nel  rispetto per la natura da chi ha
voluto  conservare  intatto  il  territorio  che  le  apparteneva  da
sempre.»;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  138,  comma 1, del decreto
legislativo  n.  42/2004  e  successive  modifiche e integrazioni, la
Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici della
Toscana  e  la  citata  Soprintendenza  di settore, hanno indicato le
seguenti prescrizioni, misure e criteri di gestione per l'area di cui
trattasi,   condivisi   dalla   Direzione   generale   per   i   beni
architettonici e paesaggistici:
  «Considerato  che  l'oggetto della tutela e della pianificazione e'
inteso   come   un   `area  che  presenta  caratteristiche  storiche,
culturali,   naturali,   morfologiche   ed  estetiche  che  hanno  un
significato  per  il  valore  identitario  del  territorio, diviso in
sistemi   correlati   tra   loro,   ricadenti  all'interno  dell'area
perimetrata,  e'  assentito il completamento, l'ampliamento parziale,
il  recupero,  con  eventuale cambio di destinazione d'uso che dovra'
comunque   essere  compatibile  con  le  prescrizioni  contenute  nel
presente  provvedimento e quindi congruo con le caratteristiche degli
edifici  di  architettura  agricolo-colonico-rurale  per  i  quali si
adotteranno  criteri  compatibili  o assimilabili con quelli definiti
dal  decreto  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali
6 ottobre  2005  di  cui  alla  legge  n.  378  del  24 dicembre 2003
("Disposizioni  per  la  tutela e la valorizzazione dell'architettura
rurale")  e  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 2005 (documentazione per la verifica della compatibilita'
paesaggistica degli interventi proposti).
  Tutti  i  progetti relativi ai nuovi interventi situati all'interno
dell'area  di interesse paesaggistico dovranno essere compatibili con
le  prescrizioni contenute nel presente provvedimento. In questo caso
le  tipologie da adottare, per tali interventi, dovranno privilegiare
uno  sviluppo  il piu' possibile "orizzontale" (sviluppo lineare) nel
territorio,  uniformandosi per forma, tipologia e linguaggio a quelli
esistenti privilegiando un'architettura di qualita'.
  Tutti   i  progetti  relativi  ad  interventi  situati  all'interno
dell'area  di interesse paesaggistico dovranno essere compatibili con
le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
  Per quanto riguarda l'assetto viario, correlato ai nuovi interventi
edilizi  il  cui linguaggio architettonico dovra' essere ben definito
ed  in linea con la vocazione rurale dell'agglomerato in esame, ci si
dovra'   attenere  all'utilizzo  e  all'impiego  del  sistema  viario
esistente,  saranno assentiti solo modesti e contenuti interventi che
rispettino  l'orografia  naturale  dei  terreni,  la  loro morfologia
altimetrica e dovranno essere messe a dimora alberature di "cipressi"
simbolo  per  eccellenza  della campagna toscana, su ambo i lati e di
cui ne sia garantito l'attecchimento e la manutenzione nel tempo.
  Per  quanto  riguarda  l'aspetto  paesaggistico  e vegetazionale si
dovra' osservare quanto segue:
    eventuali   superfetazioni,   volumi  impropri  o  manufatti  non
regolari sotto il profilo urbanistico esistenti all'interno dell'area
soggetta a tutela, non potranno generare nuove volumetrie ma dovranno
essere  demoliti  e  non  ricostruiti  (serre  in  struttura leggera,
tettoie o manufatti precari o temporanei);
    per  quanto  attiene  alla compagine vegetazionale e colturale e'
ammesso  un  programma  di  miglioramento  agricolo-paesaggistico con
eventuale cambio colturale, nonche' altri interventi che non alterino
irreversibilmente  l'assetto  del territorio aperto, senza interagire
con  la  macchia vegetazionale e il bosco, prevedendo, ove necessita,
eventuali  linee  tagliafuoco al limitare del bosco stesso. Eventuali
recinzioni  dovranno essere in pali di castagno ed avvalersi di siepi
sempreverdi  e  dovra'  essere  assicurato  il  transito  della fauna
selvatica per garantire l'ecosistema del comparto;
    dovranno essere recuperate e valorizzate insieme all'architettura
rurale  anche  le  architetture di opere idrauliche storiche presenti
sul  territorio  che  hanno  segnato il paesaggio con emergenze quali
acquedotti,  edicole,  fontane,  vasche e vecchi sedimi di fabbricati
storici  recuperando  anche  percorsi naturalistici attrezzati per la
godibilita' delle emergenze in rapporto alla valenza paesaggistico;
    dovra'  essere  tutelato e valorizzato il sistema idraulico e gli
ambiti fluviali in funzione della salvaguardia del paesaggio;
    nelle aree adiacenti a eventuali nuovi interventi edilizi saranno
ammessi  invasi  artificiali  di  aspetto  naturalizzato  purche' gli
stessi   assolvano  alla  funzione  irrigua  e  antincendio  e  siano
realizzati con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
    le  coltivazioni  intensive  di  eventuali  aziende  agricole e/o
singoli  privati,  saranno  assentibili  nelle aree interne del vasto
comparto, in maniera da restituire una immagine piuttosto contenuta e
ben  articolata  delle  aree  pianeggianti  o  dei  delicati  declivi
dislocati  lungo  la  strada  provinciale  delle Sorgenti e la strada
provinciale di Parrana S. Martino;
    nelle  zone  agricole  e'  consentita  la  costruzione di annessi
agricoli,   sulla   base   delle   indicazioni  riportate  nel  piano
strutturale  e nelle norme tecniche di attuazione, dove si stabilisce
la  destinazione  d'uso  del comparto e del territorio: zone agricole
con   prevalente   funzione   rurale,   e  regolate  dal  regolamento
urbanistico  e  dalla  normativa vigente. Inoltre non saranno ammesse
grandi  serre  con  strutture  reversibili  e  temporanee, poiche' in
questo   caso   la   temporaneita'  assumerebbe  una  permanenza  sul
territorio in argomento. Non saranno ammesse strutture prefabbricate,
materiale   riflettente,  latrine  e/o  gabinetti.  Sono  vietate  le
recinzioni in muratura;
    non  saranno ammessi interventi che modifichino irreversibilmente
lo  stato  dei  luoghi,  come  attivita' di piccola e media industria
anche   se  basilarmente  legate  alla  vocazione  silvo-pastorale  e
agro-rurale-zootecnica o similare ad esse della zona, e interventi la
cui portata potrebbe interagire in qualche modo sul territorio;
    nella  piana  prospiciente  il  Rio  Nugola,  e nella piana delle
Tregge  lungo la strada provinciale delle Sorgenti e Fornellino lungo
la strada provinciale di Parrana S. Martino le aree dovranno rimanere
inalterate  quale  filtro tra il limite del perimetro e i soprastanti
Poggi  Collinari  in  maniera da permettere la godibilita' totale del
sistema  collinare  medesimo,  i  corsi  d'acqua  esistenti  dovranno
mantenere la loro funzione e non potranno mutare il loro aspetto, non
potranno  essere  mai  coperti  o  "tombati"  e  dovranno  segnare il
territorio  come  tagli  voluti  dall'uomo  per  la regimazione delle
acque,  dovranno  assicurare  il  deflusso  delle  acque meteoriche e
dovranno  rimanere  e  essere trattati esclusivamente con le tecniche
proprie dell'ingegneria naturalistica;
    le  strutture  edilizie  esistenti  all'interno  delle  anzidette
piane,  dissonanti  tra  loro  per  materiali  e rifiniture, dovranno
assumere  un  aspetto  unitario sia come disposizione planimetrica di
annessi, sia nelle cromie, in un ordine che avvalendosi dei caratteri
paesaggistici   dia   comunque   un'immagine  equilibrata  scevra  da
arbitrarie   scelte   sia   sul  piano  estetico  che  sul  piano  di
destinazione d'uso delle aree adiacenti e dei terreni circostanti;
    i  depositi  per  GPL  o  altro  dovranno  essere necessariamente
interrati  senza  pero' compromettere lo stato vegetazionale presente
nell'area interessata;
    all'interno del comparto, non sono ammesse opere tali da alterare
irreversibilmente  la  lettura  del  paesaggio  naturale e rurale che
comportino  danni  paesaggistici e danni all'originaria conformazione
orografica  e  morfologica dei Poggi con particolare riferimento alla
salvaguardia dei crinali;
    ogni  operazione  di  taglio  delle  alberature da limitarsi alle
strette  esigenze  conservative  e  di manutenzione del verde, dovra'
essere  accompagnata  da  corrispondenti  misure  di  riempimento con
essenze tradizionalmente esistenti sull'area;
    non saranno ammesse attivita' di cave estrattive;
    saranno   sostenute  le  attivita'  agricole  produttive  tramite
l'ammissibilita'  di  interventi  di recupero del patrimonio edilizio
esistente per fini agroturistico e turistico-ricettivo, l'apicoltura,
etc.;
    attualmente  l'area  non  presenta alcuna attivita' di campeggio,
agricampeggio   o  caper-service,  neanche  a  carattere  temporaneo,
tuttavia,  vista  la  potenzialita',  vista  la  natura  viaria  e la
vastita' del territorio, al fine di favorire lo sviluppo di attivita'
turistico-ricettive   tese   ad   una  fruizione  ecosostenibile  del
territorio  stesso e del paesaggio in questione, si ritiene possibile
ammettere l'eventuale inserimento di "strutture" idonee e congrue con
questo stato dei luoghi; l'eventuale intervento, sara' da realizzarsi
completamente  in  legno,  senza platee in calcestruzzo e comunque di
sviluppo  contenuto,  previo  uno studio approfondito geomorfologico,
orografico e del verde;
    tutti  gli interventi dovranno quindi tener conto dello specifico
contesto   paesaggistico  in  cui  si  inseriscono,  e  non  dovranno
apportarvi  modifiche  che  possono  stravolgere  le  caratteristiche
originarie dei luoghi nei loro aspetti geomorfologici, vegetazionali,
paesaggistici e culturali. Negli impianti sportivi gia' esistenti, si
dovra'  procedere  solo con opere di recupero e ripristino, mentre in
quelli  di  nuova  previsione,  si  dovra'  escludere  l'adozione  di
coperture   pneumatiche,   o   comunque   tensostrutture   di  grandi
dimensioni.
  Per quanto non espressamente riportato nelle suddette prescrizioni,
misure  e  criteri  di gestione dell'area in argomento, si rimanda al
piano  strutturale  del comune di Collesalvetti e alle relative norme
tecniche  di  attuazione,  il  cui  avviso  di  approvazione e' stata
pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del
21 dicembre 2005»;
  Considerato  che,  da  quanto  sopra esposto, appare indispensabile
sottoporre  a  vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n. 42 e successive modifiche e integrazioni l'area
sopra  descritta,  al  fine  di  garantirne  la  conservazione  e  di
preservarla    da    interventi    che    potrebbero   comprometterne
irreparabilmente  le  pregevoli  caratteristiche  paesaggistiche e il
valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;
  Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata  ad  un  idoneo  provvedimento  di  tutela  secondo  la
procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi  degli articoli 146, 147 e 159 del predetto
decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi
lo  stato  dei  luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente
dai  citati  dispositivi  di  legge,  attenendosi  alle disposizioni,
misure  e  criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati
nel  presente decreto, costituenti disciplina di tutela che, ai sensi
dell'art.  138,  comma 2,  del  medesimo decreto legislativo, diviene
parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare;
                              Decreta:
  L'ambito  territoriale  «Il Poggio Belvedere nell'ambito di Poggi e
Colline all'interno del Sistema delle Colline Livornesi» ricadente in
frazione  di  Nugola  del  comune  di  Collesalvetti  in provincia di
Livorno,   nei   limiti   sopradescritti   e  indicati  nell'allegata
planimetria  in scala 1/25.000, depositata presso i competenti uffici
comunali,  che  costituisce parte integrante del presente decreto, e'
dichiarato  di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del
decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e
integrazioni,  ed  e'  quindi  sottoposto  ai  vincoli  e  alle norme
contenute  nella  Parte  terza  del medesimo decreto legislativo, nel
rispetto  delle  prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione
indicati nel presente atto.
  La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per
il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province
di  Pisa  e  Livorno provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga  affissa  ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  140,  comma 5  del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 12 del
regolamento  3 giugno  1940, n. 1357, all'albo pretorio del comune di
Collesalvetti  e  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  stessa, con
relativa   planimetria   da   allegare,  venga  depositata  presso  i
competenti uffici del suddetto comune.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale  amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita' di
cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario
al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.
    Roma, 3 agosto 2006
                                        Il direttore generale: Cecchi