IL DIRIGENTE
       della direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno

  Vista   la   legge   22 luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  D.R.  18 giugno  1931,  n.  773, abrogando
l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  commissioni
provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  predetto
all'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
direzione  provinciale  del  lavoro attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O.  al  servizio  politiche  del  lavoro  della predetta
direzione;
  Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
n.   25157/70  inerente  il  regolamento  sulla  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto il precedente decreto in materia valido per l'anno 1994;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Considerato il seguente indicatore economico:
    1) gli  indici  ISTAT  del  costo  della  vita  valevoli  ai fini
dell'applicazione  della  scala mobile delle retribuzioni dei settori
dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati,
riferiti a maggio 2005;
    2) considerato  che  sono  decorsi  oltre  dieci anni dall'ultimo
decreto con cui sono state determinate le tariffe di facchinaggio;
                              Decreta:
  Le   tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio,  nella
provincia  di  Ascoli  Piceno,  vengono rideterminate con il seguente
incremento:   dal   1° gennaio   2005  al  31 dicembre  2005  di  una
percentuale  pari  al  15%  sugli  importi  delle  tariffe vigenti al
31 dicembre 1994.

    Ascoli Piceno, 15 novembre 2005

                                                  Il dirigente: Ricci