IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Scholzhorn  Martin,  nato  a  Vipiteno
(Italia)  il 15 aprile 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto legislativo
n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Psicologo
clinico», «Psicologo della salute» e di «Psychotherapeut», conseguiti
in  Austria  ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «psicologo  -  sezione A» e dell'attivita' di
«psicoterapeuta»;
  Rilevato  che  il richiedente e' in possesso dei seguenti titoli di
studio:  «Magister  der Philosophie», conseguito presso l'Universita'
di  Innsbruck  (Austria)  in data 16 dicembre 1995, titolo dichiarato
corrispondente alla laurea italiana in «Psicologia» con provvedimento
dell'Universita'   di  Padova  datato  16  maggio  2000,  diploma  di
«Psicologo  clinico»,  conseguito  in data 28 febbraio 1998 presso il
«Centro   per  la  scienza  e  l'istruzione  superiore  Schlosshofen»
(Austria)  e  diploma  per  il  corso di specializzazione in «Terapia
Gestaltica  integrativa»  conseguito  presso  il  «Gruppo  di  lavoro
austriaco  per  la  terapia di gruppo e dinamica di gruppo» (OAGG) in
data 6 settembre 2005;
  Preso  atto  che  il  sig.  Scholzhorm  in data 18 febbraio 2000 ha
ottenuto  l'autorizzazione dal Ministero federale del lavoro, sanita'
e  sociale  all'esercizio della professione di psicologo clinico e di
psicologo  della  salute  e risulta iscritto all'albo degli psicologi
clinici e all'albo degli psicologi della salute dal 2000;
  Preso atto che il richiedente ha, altresi', documentato il possesso
della    autorizzazione    all'esercizio    della    professione   di
«Psychotherapeut»  rilasciata  dal Ministero federale della sanita' e
della   donna   austriaco   nonche'   l'iscrizione   nell'albo  degli
psicoterapeuti dall'11 ottobre 2005;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  dimostrato lo svolgimento di
attivita'  di formazione e professionale in Austria dal 1996 al 2002,
come documentato in atti;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 15
giugno 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita' di «psicologo - sez. A» dell'attivita' di «psicoterapeuta»,
per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Scholzhorn  Martin, nato a Vipiteno (Italia) il 15 aprile
1968,  cittadino  italiano,  sono riconosciuti i titoli denominati in
premessa  quali  titoli  cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione
all'albo  degli  «psicologi» - sezione A - e degli «psicoterapeuti» e
l'esercizio  della  professione  di  psicologo  e  dell'attivita'  di
psicoterapeuta in Italia.
    Roma, 30 agosto 2006
                                          Il direttore generale: Papa