IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto  l'art. 15, comma 1 e comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.
266;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, in data 8 ottobre 1997, emanato
ai  sensi  del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
  Considerati   gli   accordi  intercorsi,  con  protocollo  d'intesa
sottoscritto  in  data  5 ottobre 2005, tra l'ACRI, in rappresentanza
delle  fondazioni bancarie disciplinate dalla legge 23 dicembre 1998,
n. 461, e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Consulta
nazionale  dei  Comitati  di  gestione  dei  fondi  speciali  per  il
volontariato   e,   in   rappresentanza   delle   organizzazioni   di
volontariato,  il  Forum  permanente  del  Terzo settore, la Consulta
nazionale   permanente   del   volontariato,   la   Convol-Conferenza
permanente   presidenti   associazioni  e  federazioni  nazionali  di
volontariato,  il  Csv.net, volti a realizzare «Un progetto nazionale
per la infrastrutturazione sociale del sud e per un maggiore sostegno
al volontariato mediante i centri di servizio»;
  Considerato  il  proposito  dei  sottoscrittori  del  sopra  citato
protocollo   d'intesa   di   costituire,   quale   strumento  per  la
realizzazione  delle  finalita'  prefissate,  una  nuova  Fondazione,
denominata  «Fondazione  per  il  Sud»,  allo  scopo  di rafforzare e
valorizzare     il     proprio     contributo     al    potenziamento
dell'infrastrutturazione    sociale    nelle    regioni   dell'Italia
meridionale   avendo   individuato,   tra  le  linee  strategiche  di
intervento,   il   rafforzamento   e  l'integrazione  delle  reti  di
volontariato;
  Considerato  che  il sopra citato Protocollo d'intesa del 5 ottobre
2005  si  propone di realizzare, individuandoli tra le sue finalita',
il   rafforzamento   della   rete  dei  centri  di  servizio  per  il
volontariato  e una piu' equilibrata distribuzione dei fondi speciali
tra le diverse regioni e province autonome italiane;
  Considerato   che,  per  l'iniziale  dotazione  patrimoniale  della
«Fondazione  per  il Sud», le fondazioni bancarie si sono impegnate a
conferire  l'ammontare  complessivo  degli  accantonamenti  ai  fondi
speciali  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, effettuati in via
prudenziale a seguito dell'impugnativa del provvedimento del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  del
19 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  n.  96  del 26 aprile 2001, e relativi agli esercizi 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004;
  Considerato   che,  per  l'iniziale  dotazione  patrimoniale  della
«Fondazione  per  il Sud», gli enti di volontariato fondatori si sono
impegnati a conferire l'importo degli accantonamenti effettuati dalle
fondazioni  bancarie  ai  fondi  speciali di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266, nella misura determinata in applicazione del criterio
di  calcolo  previsto  dal  paragrafo 9.7 del provvedimento 19 aprile
2001  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  n.  96 del 26 aprile 2001, e relativi agli esercizi 2003 e
2004;
  Considerato  che  lo  sfasamento temporale tra l'accantonamento dei
fondi  speciali di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266
da  parte  delle fondazioni e l'attribuzione effettiva di detti fondi
ai  Centri  di servizio per il volontariato, conseguente agli attuali
meccanismi   di   funzionamento  del  sistema,  determina  l'accumulo
sistematico  di  una  giacenza  di  fondi non utilizzati, destinata a
permanere  stabilmente  su  valori  pari  agli  accantonamenti  delle
fondazioni di due consecutivi esercizi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Speciale destinazione di fondi
  1.  In  deroga  all'art. 2, comma 1, del decreto 8 ottobre 1997 del
Ministro  del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarieta'
sociale,  gli  accantonamenti  delle  fondazioni  bancarie  ai  fondi
speciali  di  cui  all'art.  15  della  legge 11 agosto 1991, n. 266,
relativi  agli  esercizi  2003  e  2004,  nella misura determinata in
applicazione  del  paragrafo 9.7 del provvedimento 19 aprile 2001 del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
assegnati di competenza ai Fondi speciali per il volontariato in data
successiva  al  1° gennaio  2006,  sono  destinati  al conferimento a
patrimonio  della  costituenda  Fondazione per il Sud, promossa dalle
fondazioni bancarie e dalle organizzazioni di volontariato.
  2.  La deroga di cui al comma 1 si applica solo agli accantonamenti
effettuati  dalle  Fondazioni  bancarie  che abbiano aderito all'atto
costitutivo  della  Fondazione  per  il  Sud  ovvero  che  abbiano in
qualsiasi  forma  destinato  i  medesimi accantonamenti al patrimonio
della costituenda Fondazione.
  3.  I  fondi  di  cui  al  comma 1  sono  versati  dalle fondazioni
bancarie,  ciascuna per gli accantonamenti di competenza, a titolo di
conferimento  della  quota  di  pertinenza degli enti di volontariato
fondatori della Fondazione per il Sud.
  4. In luogo delle somme destinate alle finalita' di cui al comma 1,
i  Comitati  di  gestione  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto
8 ottobre  1997  del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la solidarieta' sociale, ripartiranno tra i Centri di servizio le
somme  accantonate  dalle  fondazioni  bancarie ai sensi dell'art. 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266, negli esercizi 2005 e 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 settembre 2006

                                           Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                Padoa Schioppa
      Il Ministro
della solidarietà sociale
       Ferrero