IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  15 febbraio  2005,  13 giugno 2005, 1° settembre
2005,  4 gennaio  2006  e  9 maggio  2006,  con  i quali la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ, con decreto 11 marzo
2002 e' stata prorogata fino al 2 ottobre 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di   origine   «Prosciutto   di   San  Daniele»,  allo  schema  tipo,
trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  25 marzo 2005, protocollo
numero 62124;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto di San
Daniele»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 11 marzo 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via
Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»
registrata  con regolamento della (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'   prorogata   con  decreti  15 febbraio  2005,  13 giugno  2005,
1° settembre  2005,  4 gennaio 2006 e 9 maggio 2006, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 ottobre 2006.