IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Rodriguez Maria Sonia Lara, nata a
Santa  Cruz  de  Tenerife  (Spagna)  il  12  luglio  1973,  cittadina
spagnola,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo   n.  115/1992  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003,   il   riconoscimento   del  suo  titolo  professionale  di
«psicologa» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo degli
«psicologi  -  sezione  A»  e  dell'esercizio in Italia della omonima
professione;
  Rilevato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciada  en  Psicologia»  conseguito presso la «Universidad de La
Laguna» e rilasciato in data 7 marzo 1997;
  Rilevato  che la richiedente e' stata iscritta all'«Ilustre Colegio
Oficial  de  Psicologos  de  Santa  Cruz de Tenerife» dal 1° dicembre
2003;
  Vista   la  attivita'  formativa  svolta  in  Spagna  dalla  sig.ra
Rodriguez, come documentato in atti;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 15
giugno 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di «psicologo» - sezione A in Italia, per cui non appare
necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Rodriguez  Maria  Sonia  Lara,  nata  a Santa Cruz de
Tenerife   (Spagna)   il  12  luglio  1973,  cittadina  spagnola,  e'
riconosciuto   il   titolo   denominato   in  premessa  quale  titolo
cumulativamente    abilitante   per   l'iscrizione   all'albo   degli
«psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 30 agosto 2006
                                          Il direttore generale: Papa