IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  17 febbraio  2005,  13 giugno 2005, 1° settembre
2005,  4 gennaio  2006  e  9 maggio  2006  con  i  quali la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  Istituto  Parma  Qualita'  -  Istituto  consortile per il
controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a
denominazione,   indicazione  e  designazione  protetta  con  decreto
11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 2 ottobre 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di  origine  protetta  Prosciutto  di  Parma,  allo  schema  tipo  di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 7 giugno 2005,
protocollo n. 62845;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 11 marzo 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Parma Qualita' -
Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione  protetta,  con  sede in Langhirano (Parma), via Roma n.
82/b-82/c  con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di origine protetta Prosciutto di Parma registrata con
regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreti   17 febbraio   2005,   13 giugno  2005,  1° settembre  2005,
4 gennaio  2006  e  9 maggio  2006,  e'  ulteriormente  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 2 ottobre 2006.