IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato
specifica normativa volta a precisare, in armonia con i principi
posti dalla normativa comunitaria e nazionale, le modalita' del
trattamento, della diffusione e della comunicazione dei dati
personali;
Vista la relazione dell'Amministrazione;
Delibera:
E' approvato il testo, allegato alla presente deliberazione, del
«Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati
personali».
Art. 1.
Normativa applicabile
1. L'Amministrazione del Senato procede al trattamento, alla
diffusione e alla comunicazione dei dati personali in armonia con i
principi desumibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Costituisce trattamento, ai sensi del presente regolamento, il
trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti
direttamente finalizzati all'attivita' amministrativa del Senato.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa gli atti
riferibili all'esercizio di funzioni e prerogative parlamentari.
Sulla riferibilita' dell'atto all'esercizio di dette funzioni e
prerogative decide il Consiglio di Presidenza del Senato.
4. Ove non espressamente disciplinato dalle fonti normative del
Senato, il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo i
principi posti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e in
particolare dagli articoli da 1 a 22 del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003, in quanto applicabili all'ordinamento del Senato.