IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di interventi di
carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche'
di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
    Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale,
  nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria

  1.  Con  determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono   stabiliti   tempi  e  modalita'  per  la
presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei  dati  relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati
   come     depositari    autorizzati,    operatori    professionali,
   rappresentanti   fiscali   ed   esercenti   depositi  commerciali,
   concernenti  l'attivita'  svolta  nei  settori degli oli minerali,
   dell'alcole  e  delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e
   bitumi  di  petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
   62  del  testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26
   ottobre 1995, n. 504;
b) del  documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei
   prodotti   soggetti   o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre
   imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui
   al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995, n. 504, a norma degli
   articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle  dichiarazioni  di  consumo  per  il  gas metano e l'energia
   elettrica  di  cui  agli  articoli  26  e 55 del testo unico delle
   accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2.  All'articolo  50-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita'  di  cui  al  comma 1,
anteriormente   all'avvio  della  operativita'  quali  depositi  IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti,  apposita  comunicazione anche al fine della valutazione,
qualora  non  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma 2, quarto
periodo,  della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.".
  3.  In  applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del
regolamento  (CE)  n.  1383/2003  del  Consiglio, del 22 luglio 2003,
l'ufficio  doganale  competente,  previo  consenso  del  titolare del
diritto  di  proprieta'  intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario  delle  merci  sospettate,  puo'  disporre,  a spese del
titolare  del  diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico,
sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.
  5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo  periodo,  le  parole:  "di  cui all'articolo 52" sono
   sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 51 e 52";
b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per
   l'accesso  presso  gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del
   decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
   sono   rilasciate,  per  l'Agenzia  delle  dogane,  dal  Direttore
   regionale.".
  6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui  redditi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente:
"10-bis.  Le  disposizioni  del  comma  10  si  applicano  anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o
territori  non  appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati.".
  7.  All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  primo  periodo  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
   dei  contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi
   in  relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto
   di sfruttamento dell'immagine";
b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del
   Direttore  dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
   le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.".
  8.  Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  471,  le  parole:  "Qualora  siano  state  definitivamente
accertate,  in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso  di un quinquennio" sono sostituite dalle
seguenti:   "Qualora  sia  definitivamente  accertata  la  violazione
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale".
  9.  Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della successiva voltura di
autoveicoli,  motoveicoli  e  loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto
intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata
di  copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero  di  telaio  e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della
prima  cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia   delle  entrate,  al  modello  F24  sono  apportate  le
necessarie integrazioni.
  10.  Per  i  veicoli  di  cui  al comma 9, oggetto di importazione,
l'immatricolazione    e'   subordinata   alla   presentazione   della
certificazione   doganale   attestante   l'assolvimento   dell'IVA  e
contenente  l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte
dell'importatore.
  11.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e'
fissata  la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di  cui  ai  commi  9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
  12.  Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole  da:  "Con  la  convenzione"  a:  "e' definita" sono
sostituite  dalle seguenti: "La convenzione prevista dall'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche".
  13.   All'articolo   7,  quattordicesimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse
le parole: "mediante posta elettronica certificata".
  14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento
e  riscossione  dei  tributi  erariali sono impegnati ad orientare le
attivita'  operative  per  una  significativa  riduzione  della  base
imponibile   evasa  ed  al  contrasto  dell'impiego  del  lavoro  non
regolare,   del   gioco   illegale   e   delle   frodi  negli  scambi
intracomunitari  e  con  Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota  parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un  ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30
milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un
apposito  fondo  destinato  a finanziare, nei confronti del personale
dell'Amministrazione      economico-finanziaria     nonche'     delle
amministrazioni  statali,  la  concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di
indennita'   di   trasferta,   nonche'  uno  specifico  programma  di
assunzioni  di  personale qualificato. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
  15.   Con   il   regolamento   di   organizzazione   del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4
del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede,
senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli   di   Stato.   Al   fine  di  razionalizzare  l'ordinamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti
di  analisi  della  spesa  e  delle  entrate nei bilanci pubblici, di
valutazione  e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone,    in   particolare,   anche   la   fusione,   soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
  16.   Lo  schema  di  regolamento  e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'acquisizione  dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
le  quali  rendono  il  parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i  pareri  di  rispettiva  competenza,  il  regolamento  puo'  essere
comunque emanato.
  17.  Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli
organismi   collegiali   la   struttura   interdisciplinare  prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e'  soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
52,  comma  37,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni,  e'  soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per
l'attivita'  della  Scuola  superiore  dell'economia  e delle finanze
dall'articolo  4,  comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2003,  n.  350,  e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle
risorse  finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa,
come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere  utilizzata  dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'affidamento, anche a
societa'  specializzate,  di  consulenze,  studi e ricerche aventi ad
oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
  18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e  successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma
3 sono sostituiti dai seguenti: "Meta' dei componenti sono scelti tra
i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei
quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti tra i
dirigenti dell'agenzia.".
  19.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma  18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.