IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Cappanera  Sergio  Gabriel,  nato  il
16 ottobre  1963  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo
accademico  professionale  di  «Ingeniero Electricista» conseguito in
Argentina  presso la «Universidad Nacional de Rosario» (Argentina) in
data   8 novembre   1990  e  rilasciato  il  21 marzo  1991  ai  fini
dell'accesso  all'albo degli «ingegneri - sez. A settore industriale»
e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio
de  Ingenieros  Especialistas  de  la  Provincia  de  Santa  Fe»  dal
21 luglio 1997;
  Preso  atto che il sig. Cappanera ha svolto attivita' di formazione
e collaborazione in Italia, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di
categoria nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Cappanera Sergio Gabriel, nato il 16 ottobre 1963 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.