IL DIRETTORE PER I GIOCHI
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 novembre 2000 con il
quale  e'  stata  approvata  la convenzione-tipo per l'affidamento in
concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto   il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001  concernente  la
graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001
e successive modificazioni;
  Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;
  Vista  la  convenzione di concessione n. 170/2002 stipulata in data
9 aprile  2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
la  societa'  «La  Cristallina  S.r.l.» per la gestione del gioco del
bingo nella sala sita in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67;
  Visto   l'atto   di   fidejussione   n.   228800350,  emesso  dalla
Assicurazioni   Generali   S.p.A.  in  data  9 aprile  2002  di  Euro
516.456,90  a  garanzia,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1 del decreto
ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi
convenzionali della «La Cristallina S.r.l.»;
  Vista  la  sentenza  n.  13/2003  del 9 aprile 2003 con la quale il
Tribunale di Pordenone ha dichiarato il fallimento della societa' «La
Cristallina S.r.l.»;
  Vista  la  lettera  con  la  quale il curatore fallimentare in data
10 marzo  2004  ha  dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della
societa',   nonche'  della  volonta'  degli  Organi  fallimentari  di
trasferire  i  rami  di  azienda relativi al gioco del bingo ad altri
soggetti giuridici;
  Vista  la  nota del 19 marzo 2004, prot. n. 2004/15810/COA/BNG, con
la  quale l'Amministrazione ha comunicato che «in attesa di conoscere
le  determinazioni in ordine alle suddette cessioni, ritiene di poter
soprassedere  all'escussione  delle  garanzie  fidejussorie pari alla
somma   di   Euro   516.457,00   ciascuna,   costituite   a  garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario»;
  Vista  l'istanza  del  22 aprile  2004, pervenuta in data 25 maggio
2004,   con   la   quale  il  curatore  fallimentare  ha  chiesto  il
trasferimento  della  concessione  n.  170/02  alla societa' Play Sud
S.r.l., acquirente del ramo di azienda concernente la sala-bingo sita
in Belluno - via Tiziano Vecellio n. 67;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a.r. del 16 giugno 2004, prot. n.
2004/34086/COA/BNG,  ricevuta in data 22 giugno 2004, con la quale e'
stato comunicato alla Play Sud S.r.l. che, per la formalizzazione del
trasferimento   della   concessione  n.  170/02  del  9 aprile  2002,
l'Amministrazione  e'  tenuta  ad  accertare,  ai  sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art.
7  della convenzione di concessione, il possesso, da parte della Play
Sud  S.r.l.  stessa,  dei  requisiti  stabiliti per il rilascio delle
concessioni  della  specie,  e  nella quale e' stata dettagliatamente
indicata la documentazione da trasmettere a tal fine;
  Vista  la  nota  del  18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9081/COA/BNG,
ricevuta il 2 marzo 2005 con la quale e' stato comunicato al curatore
fallimentare  della  «La  Cristallina S.r.l.» ed alla Play Sud S.r.l.
che,   qualora   non  fosse  pervenuta,  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento  della  nota  stessa,  la documentazione richiesta con la
suddetta   nota   del  16 giugno  2004,  si  sarebbe  dato  avvio  al
procedimento  di  revoca  della  concessione  n.  170/02, a causa del
pregiudizio  alle entrate erariali derivante dalla prolungata inerzia
della Play Sud S.r.l.;
  Vista  la  lettera del 15 marzo 2005, con la quale, nel trasmettere
la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei requisiti previsti
dalla  normativa vigente per il rilascio delle concessioni in parola,
la  Play  Sud  S.r.l.  ha  chiesto, ai sensi del decreto direttoriale
17 giugno  2003,  l'autorizzazione  al trasferimento della sala-bingo
nel  comune  di  Cagliari,  non avendo la disponibilita' dei suddetti
locali in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67;
  Visto  il  decreto  direttoriale  17 giugno  2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni
in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;
  Visto    il    provvedimento   del   24 giugno   2005,   prot.   n.
2005/33555/COA/BNG,  ricevuto  il  13 luglio  2005,  con  il quale la
societa'  Play Sud S.r.l. e' stata autorizzata al trasferimento della
sala-bingo  ubicata in Belluno, via Tiziano Vecellio n. 67 nei locali
siti  in  Cagliari,  via  dell'Artigianato,  e  nel  quale  e'  stato
richiamato  l'obbligo  di approntare la sala per il collaudo da parte
dell'Amministrazione  entro  il  termine perentorio di centocinquanta
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
  Vista  la  lettera  del  30 novembre 2005, con la quale la Play Sud
S.r.l. ha comunicato la volonta' di rinunciare al trasferimento della
sala-bingo   in   questione   nei   locali   siti  in  Cagliari,  via
dell'Artigianato,   per   l'impossibilita'  di  attuare  il  progetto
previsto entro il predetto termine perentorio;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a.r. del 22 giugno 2006, prot. n.
2006/21435/giochi/BNG,  ricevuta  dal curatore fallimentare della «La
Cristallina   S.r.l.»   e   dalla   Assicurazioni   Generali   S.p.A.
rispettivamente  in  data  15 luglio  2006  e  29 giugno 2006, con la
quale, tra l'altro:
      e'  stato  comunicato  che  lo  stato  di  fallimento, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157 e del
paragrafo 13,  lettera b)  del bando di gara per l'assegnazione delle
concessioni   per   l'esercizio  del  Bingo,  costituisce  motivo  di
esclusione  dalla  partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art.
3,   comma 1,  del  decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,
l'Amministrazione  dichiara  la  decadenza  dalla  concessione quando
vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione;
      avendo  la  Play Sud S.r.l. rinunciato, con la suddetta lettera
del 30 novembre 2005, al trasferimento della sala-bingo nel comune di
Cagliari,    con   conseguente   impossibilita'   di   procedere   al
trasferimento  della  titolarita'  della  convenzione  n.  170/02 del
9 aprile  2002  per  mancanza  della  disponibilita'  del  locale ove
svolgere  l'attivita'  oggetto  della  concessione, e' stato altresi'
comunicato,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti
della  legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni, l'avvio del
procedimento di revoca della concessione stessa e, in conseguenza del
danno  erariale  derivante dalla definitiva cessazione dell'attivita'
di  gioco,  l'avvio  del  procedimento  di  escussione della cauzione
prestata,  a  garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali,
dalla  «La  Cristallina  S.r.l.»,  ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29  e dell'art. 6 della
convenzione di concessione;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 15
della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del
concessionario  di  «garantire la continuita' del servizio per almeno
undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in
ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la
convenzione   avra'  durata  di  sei  anni  a  decorrere  dall'inizio
dell'attivita' di gestione del gioco»;
  Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale
immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di
gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende
esecutibile  la  cauzione  prestata dal concessionario a garanzia dei
propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale
31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  6  della  convenzione  di
concessione;
  Considerato  che  ai  fini  della quantificazione del danno occorre
tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art.
15,  ha  scadenza in data 9 aprile 2008 e che «La Cristallina S.r.l.»
ha cessato l'attivita' nel mese di gennaio 2003;
  Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita'
e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di
gioco  nella  sala  in  questione dal febbraio 2003 al 9 aprile 2008,
cioe' per un periodo di circa 62 mesi;
  Considerato  che  nella sala bingo di Belluno, via Tiziano Vecellio
n. 67, dalla data di inizio dell'attivita' (aprile 2002) alla data di
cessazione   dell'attivita'   (gennaio   2003),  sono  state  vendute
cartelle,  secondo  i dati di gioco trasmessi al Centro di controllo,
per  un  valore  complessivo  di  Euro 477.642,00, che corrisponde ad
un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 113.678,80 e
media  mensile  di  Euro 11.367,88 e, quindi, ad un danno erariale di
Euro  704.808,56  (Euro  11.367,88  x  62 mesi), che rende escutibile
l'intero  importo  della  cauzione  di  cui  all'art. 9, comma 1, del
decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
  Visti gli ulteriori atti istruttori;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto
ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29,  per i motivi suesposti, e'
revocata,  nei  confronti  della  societa' «La Cristallina S.r.l.» in
fallimento,  la  concessione  di  cui  alla convenzione n. 170/02 del
9 aprile  2002  relativa  alla  sala-bingo  in  Belluno,  via Tiziano
Vecellio n. 67.
  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si dispone l'incameramento
dell'atto  di  fidejussione  n. 228800350, emesso dalla Assicurazioni
Generali S.p.A. in data 9 aprile 2002, di Euro 516.456,90 a garanzia,
ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio
2000,  n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della «La
Cristallina S.r.l.».
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 21 settembre 2006
                                            Il direttore: Tagliaferri