IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto
del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale e'
previsto che l'indennita' per la custodia e la conservazione dei beni
sottoposti  a  sequestro  penale  probatorio e preventivo e, nei soli
casi  previsti  dal  codice  di  procedura civile, a sequestro penale
conservativo  nonche'  a  sequestro  giudiziario  e conservativo, sia
determinata   sulla   base   delle   tariffe   approvate   ai   sensi
dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi
locali;
  Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui «con decreto
del   Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  approvate  le tabelle per la
determinazione  dell'indennita'  di custodia», che tali «tabelle sono
redatte   con   riferimento   alle   tariffe  vigenti,  eventualmente
concernenti    materie   analoghe,   contemperate   con   la   natura
pubblicistica  dell'incarico», e che «prevedono altresi' l'inclusione
nelle   tabelle   delle   riduzioni  percentuali  dell'indennita'  in
relazione allo stato di conservazione del bene»;
  Rilevato   che   il   rilievo  statistico  dei  sequestri  concerne
essenzialmente  i  veicoli  a  motore ed i natanti e che pertanto, si
ritiene  di  limitare la determinazione dell'indennita' di custodia a
detti beni;
  Rilevato  che  per  la determinazione dell'indennita' di custodia e
conservazione  relativa  ad  altre  categorie  di  beni si debba fare
riferimento   agli   usi   locali,   in   base   a   quanto  disposto
dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato;
  Ritenuto,  per  quanto  riguarda i veicoli a motore, di dovere fare
riferimento   ai   criteri   di   massima   stabiliti  dal  Ministero
dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione
da  parte  delle  Prefetture  delle  tariffe  per  la  custodia,  con
conversione  in  euro  e  aggiornamento  in  base  agli indici ISTAT,
nonche',  per  le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle
applicate presso le singole Prefetture;
  Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento
ai  criteri  di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota 0005848.U del 23 dicembre 2005);
  Vista  la  nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi, che
propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto;
  Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Indennita' per la custodia dei veicoli a motore
  1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per
la  custodia e per la conservazione, nonche' quella per il traino, il
trasporto  e  il  recupero  dei veicoli sottoposti a sequestro penale
probatorio  e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura
civile,   a   sequestro   penale  conservativo  nonche'  a  sequestro
giudiziario  e  conservativo,  sono  fissate  secondo  le  tariffe di
seguito riportate, IVA esclusa:
    a) custodia  in  area  recintata  e  scoperta  di  motoveicoli  e
ciclomotori:
      1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;
      2) per il periodo successivo: euro 1,06;
    b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli:
      1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;
      2) per il periodo successivo: euro 1,39;
    c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri:
      1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;
      2) per il periodo successivo: euro 1,79;
    d) custodia  in  luogo chiuso e coperto: l'indennita' determinata
in  base  alle  tariffe  di cui ai punti a), b) e c) e' aumentata del
25%;
    e) traino e trasporto in depositeria:
      motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;
      autoveicoli: euro 60,00;
      autocarri: euro 80,00;
    f) recupero del mezzo:
      l'indennita'  determinata  in  base  alle  tariffe  di  cui  al
punto e) e' aumentata del 25%.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 58  e  59 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia. (Testo
          A).):
              «Art. 58. (L) Indennita' di custodia. - 1 . Al custode,
          diverso   dal   proprietario  o  avente  diritto,  di  beni
          sottoposti  a  sequestro penale probatorio e preventivo, e,
          nei  soli  casi previsti dal codice di procedura civile, al
          custode  di beni sottoposti a sequestro penale conservativo
          e   a   sequestro   giudiziario   e   conservativo,  spetta
          un'indennita' per la custodia e la conservazione.
              2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe
          contenute  in  tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e,
          in via residuale, secondo gli usi locali.
              3.  Sono  rimborsabili  eventuali  spese documentate se
          indispensabili per la specifica conservazione del bene.».
              «Art.  59.  (L) Tabelle delle tariffe vigenti. - 1. Con
          decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          17,  commi 3  e  4,  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono
          approvate  le tabelle per la determinazione dell'indennita'
          di custodia.
              2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe
          vigenti,   eventualmente   concernenti   materie  analoghe,
          contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
              3.   Le   tabelle  prevedono,  altresi',  le  riduzioni
          percentuali  dell'indennita'  in  relazione  allo  stato di
          conservazione del bene.».