IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29  aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto  il  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla
legge  11  novembre  2005,  n.  231,  recante  interventi  urgenti in
agricoltura  e  per  gli  organismi pubblici del settore, nonche' per
contrastare    andamenti    anomali    dei   prezzi   nelle   filiere
agroalimentari;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  commi 1 e 2, della richiamata
legge  n.  231/2005,  che prevede interventi economici e agevolazioni
previdenziali a favore dei produttori di uve da vino che hanno subito
riduzioni di reddito a seguito della crisi di mercato;
  Vista  la  delibera  di  giunta  della regione Sicilia dell'8 marzo
2006, n. 109, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino
nel 2005;
  Ritenuto  di  attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1 e
2, del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge
11  novembre  2005,  n.  231,  a  favore delle imprese agricole della
regione  Sicilia  che  per  la crisi di mercato del 2005 delle uve da
vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto
al reddito medio del triennio precedente;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9
settembre  2005,  n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n.
231,  le  aree  d'intervento  sono  quelle  individuate dalla regione
Sicilia con delibera di giunta n. 109 dell'8 marzo 2006.
  2.   La   stessa   regione   determina   le  modalita'  e  provvede
all'istruttoria  per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo
1,  comma  1,  del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalla  Regione medesima, entro il termine di 45
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.