IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
    Vista  l'istanza della ditta International Tobacco Agency S.r.l.,
intesa  ad  ottenere  l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche  di  tabacchi lavorati della societa' Dannemann Cigarrenfabrik
Gmbh;
    Vista  la  propria  nota  n. 2006/10275 del 13 giugno 2006 con la
quale  non  e'  stato  dato seguito alla citata istanza di iscrizione
nella tariffa di vendita;
    Visto il ricorso proposto dalla societa' Dannemann Cigarrenfabrik
Gmbh, in data 5 agosto 2006, avverso alla suddetta nota;
    Vista  l'ordinanza  8154/2006 del 27 settembre 2006 del tribunale
amministrativo  per  il  Lazio  con  la  quale  e'  stata concessa la
sospensiva della nota del 13 giugno 2006;
    Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento   delle  suddette  marche  di  tabacco  lavorato,  in
conformita'   ai   prezzi  indicati  nella  citata  richiesta,  nelle
classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata
al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
                              Decreta:
  Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato  sono  inquadrate nelle
classificazioni  stabilile  dalla  tabella  B,  allegata  al  decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di
tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

               ---->  Vedere tabella a pag. 15   <----

    Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la  registrazione,  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 20 ottobre 2006
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 109