IL DIRETTORE PER I GIOCHI
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,
n.  1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie
nazionali;
  Visto  l'art.  6  della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il
Ministero  delle  finanze  ad  istituire  le  lotterie  ad estrazione
istantanea;
  Visto  il  regolamento  delle  lotterie  ad  estrazione  istantanea
adottato  con  decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio
1991, n. 183;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 gennaio  2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e' provveduto
all'affidamento   delle  attribuzioni  in  materia  di  giochi  e  di
scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono  state  adottate  disposizioni  in materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
  Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
affida   all'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
definizione  dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie
differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
  Visto  l'art.  11-quinquiesdecies  del  decreto-legge  30 settembre
2005,  n.  203,  convertito  con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, con particolare riferimento al comma 11, primo periodo:
«il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti,
misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle
scommesse,   del   bingo   e   delle  lotterie  attraverso  Internet,
televisione  digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la
telefonia  fissa  e  mobile»; ed alla lettera a) del citato comma 11:
«la  possibilita'  di  raccolta  da  parte  dei  soggetti titolari di
concessione   per   l'esercizio  di  giochi,  concorsi  o  scommesse,
riservati  allo  Stato,  i quali dispongano di un sistema di raccolta
conforme    ai   requisiti   tecnici   ed   organizzativi   stabiliti
dall'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, delle lotterie
differite  ed  istantanee  con  partecipazione  a  distanza, previste
dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per
la  regolamentazione  della  raccolta a distanza delle scommesse, del
Bingo e delle Lotterie;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli   di  Stato  del  13 aprile  2006,  recante  misure  per  la
sperimentazione  delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha
provvisoriamente  affidato, nell'ambito della sperimentazione stessa,
il  ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed
il  ruolo  di  rivenditore  ai  soggetti  titolari di concessione per
l'esercizio  di  giochi,  concorsi o scommesse riservati allo Stato i
quali  dispongano  di  un  sistema  di raccolta conforme ai requisiti
tecnici  ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del  decreto
dirigenziale   del   13 aprile  2006  e'  necessario  determinare  le
caratteristiche   tecniche   ed   organizzative,   a  valere  per  la
sperimentazione  delle  lotterie  telematiche  con  partecipazione  a
distanza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed
organizzative,  a  valere esclusivamente per la sperimentazione delle
lotterie  istantanee con partecipazione a distanza, di cui al decreto
dirigenziale  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del
13 aprile 2006.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) anagrafica  del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del
conto  di  gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice
fiscale  e  la  data  di  nascita,  la  cui  trasmissione  al gestore
centralizzato,  in  forma  criptata,  e' condizione necessaria per la
partecipazione alle lotterie telematiche;
    c) codice   di   identificazione:   il   codice   che  identifica
univocamente un conto di gioco;
    d) codice  personale:  il codice riservato del titolare del conto
di  gioco  che,  unitamente  al  codice  di identificazione, consente
l'identificazione del giocatore;
    e) codice  univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida
della  giocata  dal sistema del gestore centralizzato, che identifica
univocamente la giocata;
    f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono
registrate  le  operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di
conto  di  gioco,  incluse  le  giocate  e  le vincite delle lotterie
telematiche;
    g) contratto  di  conto di gioco: il contratto, di cui al decreto
direttoriale  21 marzo  2006,  tra  il  giocatore  ed  un titolare di
sistema, coincidente con il rivenditore o del quale il rivenditore si
avvale,  alla  cui  stipula  e'  subordinata  la  partecipazione alle
lotterie telematiche;
    h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;
    i) gestore  centralizzato: il Consorzio lotterie nazionali cui e'
provvisoriamente  affidata  la  realizzazione  e  la  gestione  delle
lotterie  telematiche,  per la durata del periodo di sperimentazione,
come  previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS
Direzione per i giochi del 13 aprile 2006;
    l) giocata:  ciascuna  giocata  delle  lotterie  telematiche, con
esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal
sistema  del  gestore  centralizzato  e  contraddistinta da un codice
univoco;
    m) giocatore:  il  soggetto  titolare di un contratto di conto di
gioco che partecipa alle lotterie telematiche;
    n) interfaccia  di  gioco:  la  rappresentazione  della  lotteria
telematica,  comprensiva  della grafica e dei comandi di interazione,
trasmessa  dal  sistema  del  gestore  centralizzato  al  sistema del
giocatore;
    o) lotterie   telematiche:   ciascuna   lotteria  istantanea  con
partecipazione  a distanza, di cui all'art. 1, comma 292, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, la cui raccolta avviene attraverso i canali
telematici  e/o telefonici, come previsto dall'art. 11-quinquesdecies
della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
    p) prezzo  della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per
l'acquisto di ciascuna giocata;
    q) richiesta/e di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore
compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco
per acquistare una giocata;
    r) rivenditore:   il   soggetto   titolare   di  concessione  per
l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato che,
disponendo di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi  stabiliti  da  AAMS,  e' abilitato alla raccolta delle
lotterie telematiche;
    s) sistema  del gestore centralizzato: la piattaforma tecnologica
ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed
applicazioni  software,  di proprieta' del gestore centralizzato, per
la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche;
il  sistema  del  gestore  centralizzato  assume,  relativamente alla
presente  sperimentazione,  le  funzioni di sistema di registrazione,
controllo  e  convalida nazionale, di cui al decreto direttoriale del
21 marzo 2006;
    t) sistema   del  rivenditore:  l'insieme  delle  apparecchiature
tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui e' dotato
il rivenditore per la raccolta delle lotterie telematiche;
    u) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal
giocatore  per la connessione telematica con il gestore centralizzato
e  con  il  rivenditore  ai  fini  della partecipazione alle lotterie
telematiche;
    v) titolare   di   sistema:   il  soggetto,  di  cui  al  decreto
direttoriale  del  21 marzo  2006,  titolare di contratti di conto di
gioco  e  dotato  di  un  sistema per la gestione dei conti di gioco,
coincidente con il rivenditore o del quale questo si avvale.