IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista la domanda presentata dagli Olivicoltori associati di Firenze
e  Prato  societa'  cooperativa  agricola  -  Assoprol,  con  sede in
Firenze,  via  G.  Orsini n. 116, intesa ad ottenere la registrazione
della  denominazione  «Colline  di Firenze», ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 66294 del 23 ottobre 2006 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale gli Olivicoltori associati di Firenze
e  Prato  societa'  cooperativa agricola - Assoprol, hanno chiesto la
protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5,
comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Colline di
Firenze»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dagli  Olivicoltori
associati   di  Firenze  e  Prato  Societa'  cooperativa  agricola  -
Assoprol,  assicuri  la  protezione  a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  «Colline  di  Firenze»,  secondo  il
disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66294 del 23 ottobre
2006, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline di Firenze».