IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre
2003 con il quale l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualita' -
INEQ,  con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71,
e stato  autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  16 ottobre  2003,  data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che l'Associazione industriali della carni - ASS.I.CA.
con  nota  del  31 agosto 2006 ha comunicato di confermare l'Istituto
Nord   Est  Qualita'  -  INEQ  quale  organismo  di  controllo  e  di
certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Prosciutto  di  Carpegna»  anche  nella  fase  intercorrente  tra la
scadenza  della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al
fine  di  consentire  all'organismo  di  controllo  Istituto Nord Est
Qualita' - INEQ la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualita' - INEQ;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via
Rodeano n. 71, con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di Carpegna»
registrata  con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e'
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.