IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005,
7 febbraio   2006   e  21 giugno  2006,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  Istituto  Nord  Est Qualita' - INEQ con decreto 19 aprile
2002 e' stata prorogata fino al 9 novembre 2006;
  Considerato    che    il    consorzio    del   «Prosciutto   Veneto
Berico-Euganeo»,  con  nota  del  21 febbraio  2005  ha comunicato di
confermare  l'Istituto  Nord  Est  Qualita' - INEQ quale organismo di
controllo  e  di  certificazione  ai  sensi  del  citato  art. 10 del
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Prosciutto Veneto Berico Euganeo» anche nella fase intercorrente tra
la  scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa,
al  fine  di  consentire all'organismo di controllo Istituto Nord Est
Qualita' - INEQ la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con 19 aprile 2002, fino all'emanazione
del  decreto  di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo l'Istituto
Nord Est Qualita' - INEQ;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via
Rodeano  n.  71  con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto Veneto Berico
Euganeo»  registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  gia'  prorogata  con  decreti  25 marzo  2005, 30 giugno 2005,
20 ottobre  2005,  7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, e' ulteriormente
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.