IL DIRETTORE GENERALE
                 per il patrimonio storico artistico
                        ed etnoantropologico
    Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni,  recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai  sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito
denominato Codice;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,
n.  173,  recante  «Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
    Visto  l'art.  12,  comma 2, del Codice ove si dispone che per le
cose  mobili  appartenenti  allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico  e  a  persone  giuridiche  private  senza fine di lucro, il
Ministero  stabilisce  gli indirizzi di carattere generale al fine di
garantire  uniformita'  di  valutazione nel verificare la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
    Considerato  che per poter procedere alla verifica dell'interesse
culturale  prevista  dall'art.  12, commi 1 e 2, del Codice, si rende
necessario  fissare  i  criteri,  le  modalita' e le procedure per la
predisposizione  e  la  presentazione  delle richieste di verifica da
parte degli soggetti ivi richiamati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale
delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro ente ed istituto pubblico e a
persone  giuridiche  private  senza fini di lucro di cui all'art. 10,
comma 1  del  Codice  che siano opera di autore non piu' vivente e la
cui  esecuzione  risalga  ad  oltre  cinquanta anni; tale verifica e'
effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta
formulata dai soggetti cui le cose appartengono.