IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» di seguito indicato come «Ministero»; Visto l'art. 12, comma 2, del Codice ove si dispone che per le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire uniformita' di valutazione nel verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; Considerato che per poter procedere alla verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, del Codice, si rende necessario fissare i criteri, le modalita' e le procedure per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica da parte degli soggetti ivi richiamati; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1 del Codice che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale verifica e' effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.