IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione
delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  e  successive modifiche,
relativo  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Visto  il  decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, relativo alla
riclassificazione dei prodotti fitosanitari i cui allegati sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2005;
    Visto  il  comunicato del Ministero della salute pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 14 luglio 2006 con il quale e' stata
pubblicata   l'etichetta   del  prodotto  fitosanitario  dell'impresa
«Erregi S.r.l.»;
    Rilevato  che  per  mero  errore  e' stata attribuita una diversa
classificazione  rispetto a quella comunicata dall'Istituto superiore
di sanita';
    Ritenuto,   pertanto,  di  dover  modificare  la  classificazione
riportata   nell'allegato   al   decreto   del   30 giugno   2005   e
nell'etichetta pubblicata nel succitato comunicato;
                              Decreta:

    E'  modificata  la  classificazione  del  prodotto  fitosanitario
«Ariel  DF»  (reg.  n.  10336) riportata nel decreto dirigenziale del
30 giugno  2005,  ora  classificato  con  il  simbolo Xi, le frasi di
rischio  R 41- 52 - 53 e i consigli di prudenza S 2 - 13 - 20/21 - 26
- 36/37/39 - 46 - 61.
    E'  approvata  l'etichetta  allegata  al  presente decreto con la
quale il prodotto fitosanitario dovra' essere posto in commercio.
    Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui
al  presente  decreto  e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi
tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
      Roma, 26 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello