IL CIPE

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in
intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola Regione o
Provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e
realizzazione delle opere;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'art. 1, comma 78,
autorizza  un  contributo  annuo  di 200 milioni di euro per quindici
anni,  a  decorrere  dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali,
prevedendo  anche  finalizzazioni  di  quote  di  detto  contributo a
specifici  interventi  e riservando in particolare alla realizzazione
delle  opere  di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziale di
Como  e di Varese» una percentuale non inferiore al 2% delle «risorse
disponibili»;
  Vista   la   convenzione   stipulata   tra  l'ANAS  e  l'Autostrada
Pedemontana  Lombarda  S.p.A.  il  29 maggio  1990  ed  approvata con
decreto  emanato  il  31 agosto  1990 dall'allora Ministro dei lavori
pubblici   di   concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1°
Programma  delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i
«sistemi  stradali  e autostradali» del corridoio plurimodale padano,
l'«Asse stradale pedemontano piemontese-lombardo-veneto»;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  delibera  adottata  in data odierna, n. 75, con la quale
questo  Comitato  ha,  tra l'altro, proceduto alla ricognizione delle
risorse  rinvenienti  dall'art.  1, comma 78, della legge n. 266/2005
che  sono  da  considerare  allocabili  da  questo  Comitato  stesso,
provvedendo  preliminarmente  alla  quantificazione  delle  quote  di
contributo  assegnate  per  legge ad alcuni interventi in percentuale
non  predefinita  e  quantificando  l'importo  riservato  al «sistema
pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in termini di
volume  di  investimento,  in  36,912  Meuro cui corrisponde un onere
annuo massimo di 3,300 Meuro;
  Vista  la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte
costituzionale,   nell'esaminare  le  censure  mosse  alla  legge  n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in
essere  non  vincola  la  Regione  fino  a  quando l'intesa non venga
raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da
considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo
2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, e s.m.i., con il quale in relazione
al  disposto  dell'art.  15,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
190/2002  e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  29 luglio  2005, n. 360, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione  istruttoria  sul  progetto  preliminare  del «Collegamento
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse»,    proponendone   l'approvazione,   con   prescrizioni   e
raccomandazioni, ai soli fini procedurali;
  Considerato  che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 1996, n.
319 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), ha dettato - ai sensi dell'art.
11  della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - direttive per la revisione
delle convenzioni autostradali, fissando al 30 giugno 1997 il termine
per  procedere  a  tale  revisione  e  al  31 dicembre stesso anno il
termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali;
  Considerato  che  detto  termine  e' stato prorogato con successive
delibere e che non aveva comunque carattere perentorio;
  Considerato  che,  con  delibera  29 luglio  2005,  n.  94,  questo
Comitato   ha  approvato,  con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  il
progetto      preliminare      del     «collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico  del  Gaggiolo  ed opere ad esso connesse»
nella  versione aggiornata con le integrazioni e modifiche necessarie
per completare il percorso autostradale, come richiesto dalla Regione
Lombardia;
  Considerato  che  la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in
ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata
presentazione  del  piano  finanziario e all'omessa indicazione delle
forme e delle fonti di finanziamento dell'opera;
  Considerato che la Segreteria di questo Comitato, preso atto che la
Corte  dei  conti  non  aveva  ritenuto  esaustive le controdeduzioni
formulate  ai suddetti rilievi e sentiti il Ministero istruttore e la
Regione  interessata, ha ritenuto opportuno procedere al ritiro della
menzionata    delibera,    nel    presupposto    che   la   rilevanza
dell'investimento   e   la   specificita'   della   situazione  della
concessionaria  richiedano  in  effetti  la  produzione  di  un piano
finanziario a corredo del progetto preliminare;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato che l'intervento «Sistema pedemontano e opere connesse»
e'  ricompreso  nella  Intesa  generale  quadro tra Governo e Regione
Lombardia,  sottoscritta  l'11 aprile  2003,  alla  voce  «Interventi
infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali»;
  Considerato  che  l'opera  e'  inserita  tra  i  «nuovi  interventi
autostradali  in  concessione», con l'importo di 3.784,800 Meuro, nel
piano  decennale della viabilita' 2003-2012 sul quale questo Comitato
si  e'  pronunziato  con  delibera  18 marzo  2005,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale  n.  165/2005),  e che e' altresi' inclusa, con il medesimo
costo,  nel  programma triennale ANAS 2003-2005 per lo sviluppo della
rete  autostradale,  allegato  al  Contratto  di programma relativo a
detto  triennio  e  sul  quale  questo  Comitato  si  e' espresso con
delibera 27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005);
  Considerato che, con nota 28 marzo 2006, n. 233, il Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso il foglio del 27 stesso
mese,  con  il  quale  l'ANAS  ha comunicato che la concessionaria ha
presentato, in esito alla richiesta formulata dal suddetto Ministero,
un piano finanziario aggiornato dell'opera, di cui allega copia e che
il proprio Consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del
16 marzo 2006;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                            Prende atto:
  delle   risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che  il progetto preliminare in esame riguarda la realizzazione
di  un  collegamento  autostradale  dello  sviluppo di circa 76,5 km,
articolato  nella  Tangenziale di Varese, nella Tangenziale di Como e
nell'asse trasversale principale da Cassano Magnano - A8 in provincia
di  Varese sino all'A4 a Osio Sotto/Brembate in provincia di Bergamo,
che interessa il territorio di 4 Province e 77 Comuni;
      che, in particolare, il suddetto collegamento comprende:
        il completamento del Sistema Tangenziale di Varese a nord, da
Folla  di Malnate sino al valico svizzero di Gaggiolo, e a sud ovest,
dall'innesto  sull'A8  Milano  -  Laghi presso lo svincolo di Gazzada
sino al ponte di Vedano Olona, per complessivi 10,68 km;
        la  realizzazione della Tangenziale di Como che collega la A9
Milano  -  Chiasso,  la  s.p.  35  «Cantu'  -  Como» e la ex s.s. 342
«Briantea»  in  Comune di Albese con Cassano, con uno sviluppo di 9,0
km;
        l'asse principale est-ovest che va dalla A4 in Comune di Osio
Sotto/Dalmine alla A51 Tangenziale est a Vimercate, con sezione a due
corsie  per  senso  di  marcia piu' corsia di emergenza (tratta D), e
prosegue  a tre corsie per senso di marcia con corsia di emergenza da
Usmate Velate fino a Desio, ove interseca con la s.s. 36 «Valassina»,
e  poi  a  Cesano Maderno dove si interrompe sulla ex s.s. 35 (tratta
C),  della  quale  la  versione  originaria del progetto prevedeva il
potenziamento da Cesano Maderno a Lentate sul Seveso per un tratto di
5,8  km  dei  10,4  utilizzati;  mentre da Lentate sul Seveso, sempre
sulla  s.s. 35, l'asse prosegue con sezione a tre corsie per senso di
marcia  con  corsia  di  emergenza  fino alla A9 tra Turate e Lomazzo
(tratta  B) e con sezione a due corsie per senso di marcia con corsia
di emergenza fino alla A8 a Cassano Magnano (tratta A);
      che  la  tipologia  dell'infrastruttura  stradale  proposta  e'
quella  prevista  dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  5 novembre  2001  per  la  categoria  A,  con velocita' di
progetto  Vp compresa tra gli 80 km/h, in ambito urbano, o i 90 km/h,
in ambito extraurbano, e i 140 km/h;
      che  il  progetto prevede, tra svincoli ed interconnessioni, la
realizzazione  di  24 opere d'arte che assicurano le relazioni con la
fitta  rete  viaria statale e provinciale esistente, nonche' oltre 48
km  di opere connesse, generalmente con sezione tipo C1 ad una corsia
per  senso  di marcia piu' banchina laterale, che consentono il pieno
inserimento    dell'asse    autostradale   nel   cosiddetto   Sistema
viabilistico pedemontano;
      che  la  prima  versione  del  progetto preliminare predisposto
dalla   «Societa'   Autostrada  Pedemontana  Lombarda»  S.p.A.  nella
qualita'   di  concessionaria  della  progettazione,  costruzione  ed
esercizio del collegamento autostradale in argomento, e approvato dal
Consiglio  di  Amministrazione dell'ANAS in data 6 marzo e 7 novembre
2003  -  e'  stata  trasmessa  con  foglio  2 febbraio  2004, n. 789,
dall'ANAS  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, per
l'avvio  della  procedura  approvativa, e che l'avviso dell'avvio del
procedimento  e'  stato  pubblicato  in  data  4 febbraio  2004 su un
quotidiano nazionale e su quotidiani a diffusione regionale;
      che  la  Regione  Lombardia,  con  delibera  21 maggio 2004, n.
7/17643,  ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione ed
alla  compatibilita'  ambientale  del  progetto,  formulando peraltro
numerose  prescrizioni  e  richiedendo  il completamento del percorso
autostradale  nel  tratto  Cermenate-Desio,  con  relativo «Studio di
Impatto  Ambientale»,  anche in relazione ai contenuti del protocollo
di intesa sottoscritto il 26 gennaio 1999 dalla Regione stessa, dalle
Province  interessate,  dai  Comuni  di Como e di Varese, dall'ANAS e
dalla Societa' Pedemontana;
      che la Societa' concessionaria, previa richiesta di sospensione
della  procedura  istruttoria  in  capo  al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  formulata  in data 19 maggio 2004, ha
conseguentemente  apportato al progetto preliminare le integrazioni e
modifiche  necessarie  per  completare il percorso autostradale, come
richiesto dalla Regione Lombardia;
      che  il  progetto preliminare «Integrazioni e modifiche: tratta
B1  (ex  B)  e  tratta  B2  nuova»,  approvato  in  linea tecnica dal
Consiglio  di  Amministrazione dell'ANAS in data 16 novembre 2004, e'
stato  trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
alle  altre Amministrazioni competenti con foglio 2 dicembre 2004, n.
476/PR/AD/Ib, e pubblicato in data 3 dicembre 2004;
      che  il suddetto progetto preliminare delle tratte B1 e B2, che
sostituiscono la tratta B precedente, interessa le province di Como e
di  Milano  dalla  interconnessione con la A9 a Lomazzo fino a Cesano
Maderno/Desio,  inizio della tratta C della autostrada Pedemontana, e
coinvolge 17 Comuni e due Parchi;
      che  la  Regione  Lombardia  con  delibera 16 febbraio 2005, n.
VII/20902,  ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione,
alla  compatibilita'  ambientale  ed alla localizzazione del progetto
preliminare aggiornato, formulando ulteriori prescrizioni;
      che  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio
con  nota 6 maggio 2005, n. GAB/2005/4149/B05, ha trasmesso il parere
favorevole in merito al progetto preliminare aggiornato, condizionato
al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni;
      che anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con
foglio   25 luglio   2005,  n.  07.08.407/9533,  ha  espresso  parere
favorevole con prescrizioni;
      che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta,
in  apposito  allegato  alla relazione istruttoria, le prescrizioni e
raccomandazioni  da  formulare  in  sede di approvazione del progetto
preliminare;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A;
      che  e'  in  corso  la  revisione  della convenzione tra ANAS e
Pedemontana Lombarda S.p.A. citata in premessa;
      che  l'apertura al traffico avverra' per tranches a partire dal
2010  e  che l'entrata in esercizio dell'intera opera e' previsto per
l'anno 2014;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  l'importo  dell'opera nella configurazione proposta con il
progetto   iniziale   e'   pari   a  3.784.889.839,00  euro,  di  cui
2.575.213.884  euro  per  lavori  e  1.209.675.955  euro  per somme a
disposizione,   mentre  il  costo  aggiuntivo  delle  integrazioni  e
modifiche  inserite  nel  progetto  preliminare  aggiornato e' pari a
880.614.614,47  euro,  sicche'  il  costo  complessivo  dell'opera da
approvare ammonta a 4.665.504.453,47 euro;
      che  il  piano  predisposto dalla «Pedemontana Lombarda S.p.A.»
nel marzo  2006  costituisce  l'aggiornamento  del  piano finanziario
redatto  nel  2004  e tiene conto anche del costo di attuazione delle
prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  nella  relazione sottoposta a questo Comitato nella seduta
del 29 luglio 2005;
      che  nel  suddetto  piano il costo di realizzazione dell'intero
tracciato viene quantificato in 4.327,298 Meuro (di cui 3.175,429 per
lavori  e 1.151,869 per somme a disposizione), cui sono da aggiungere
voci  varie  (consulenti,  oneri finanziari, IVA, etc.) per ulteriori
560,599  Meuro;  ma  che  l'importo complessivo viene riportato nella
minor  cifra  di  4.559,558  Meuro  in  quanto  la quota lavori viene
depurata dell'11% quale presumibile ribasso d'asta;
      che  il  suddetto  piano, che viene qui assunto quale documento
indicativo  delle  modalita'  di copertura del costo dell'opera e che
dovra'  essere  poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di
rito,  presuppone  un  contributo  pubblico  a fondo perduto di 2.750
Meuro,  da  erogare  a  stato  avanzamento lavori, pari al 60,31% del
costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno
complessivo,   il  capitale  di  debito  reperibile  dal  progetto  e
l'ammontare  di  equity  versato  dai  soci  al  fine di garantire al
progetto  e  agli  azionisti  un  adeguato  rendimento  del  capitale
investito;
      che e' stata sviluppata anche una versione di piano finanziario
limitata   al   lotto   funzionale   «tratta  autostradale  A9-Cesano
Maderno-A51  e  prime  parti  delle tangenziali di Varese e Como» del
costo   complessivo   di  2.326,535  Meuro  (al  netto  della  citata
percentuale  dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui
corrisponde  una  previsione  di  contributo a fondo perduto di 1.205
Meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;
                            Prende atto:
  altresi' di quanto emerso nel corso della seduta del 29 luglio 2005
riguardo  all'opportunita' di prevedere che, in sede di progettazione
definitiva,   il   cronoprogramma   attuativo   dia   priorita'  alla
realizzazione  delle  Tangenziali  di  Como  e di Varese, rispetto al
collegamento principale est-ovest previsto nel progetto all'esame, in
relazione   al   piu'  avanzato  stadio  di  definizione  istruttoria
presentato  dalle tratte dell'opera che interessano piu' direttamente
le  suddette citta'; orientamento che trova conferma nella richiamata
disposizione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;
                              Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare
  1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n.  190/2002,  nonche' ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001, come modificato dal
decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni di
ordine  tecnico  e  le  raccomandazioni  proposte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della
compatibilita'  ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio,  il  progetto preliminare aggiornato del «Collegamento
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse».
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio,  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la  Regione interessata sulla
localizzazione dell'opera.
  1.2  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata
l'approvazione  del progetto e da sviluppare in sede di progettazione
definitiva,  sono  riportate  nella  parte 1^ dell'allegato che forma
parte integrante della presente delibera.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il
soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna  di  dette  raccomandazioni,  fornira'  al riguardo puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie  valutazioni  e  di  proporre a questo Comitato, se del caso,
misure alternative.
  Il  soggetto aggiudicatore fornira' alla Societa' concessionaria le
necessarie  indicazioni  affinche'  nel  cronoprogramma attuativo, da
definire  nella  fase  di  progettazione definitiva, venga attribuita
priorita',  rispetto all'asse autostradale principale est-ovest, alla
ulteriore   fase   di   progettazione   ed   alla  realizzazione  del
completamento  del  Sistema Tangenziale di Varese e della Tangenziale
di Como.
  1.3 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
190/2002,  l'importo  di  4.665.504.453,47 euro, fissato in relazione
all'ammontare  del  quadro  economico  dell'opera  sintetizzato nella
«presa  d'atto»,  costituisce  il  limite di spesa dell'intervento da
realizzare  ed  e'  inclusivo  degli  oneri  per opere di mitigazione
ambientale   e   degli   oneri   conseguenti  all'accoglimento  delle
prescrizioni specificate nella parte 1^ dell'allegato.
2. Revisione convenzione Anas - Societa' Pedemontana Lombarda
  2.1  La revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda
S.p.A.  -  da  effettuare secondo la procedura di rito e nel rispetto
dei  principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente
in  materia - deve essere completata entro 6 mesi dalla pubblicazione
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  L'atto  convenzionale  in questione definira' gli impegni reciproci
delle  parti  anche  sotto  l'aspetto  finanziario e potra' prevedere
anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le
risorse  disponibili,  dando  comunque  priorita'  alla realizzazione
delle Tangenziali di Como e di Varese.
  2.2  I  Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del
nuovo  atto  convenzionale  e dei relativi allegati solo allorche' il
contributo  a  carico  dello Stato, nei termini indicati nella «presa
d'atto»  o  nella  minore entita' che risulti necessaria a seguito di
accertate    o    sopravvenute    disponibilita'    o    a    seguito
dell'ottimizzazione  del quadro economico, potra' essere disposto con
apposito provvedimento legislativo.
3. Clausole finali
  3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento
approvato con la presente delibera.
  3.2  In  sede  di esame della progettazione definitiva, il predetto
Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni
di  cui  al  precedente  punto  1.2,  ferme  restando le verifiche di
competenza della Commissione Speciale VIA.
  3.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di  approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche'
forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
  3.5  L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 e'
subordinata  all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che
il  soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
  Il  CUP  assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle
premesse,  va evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera approvata.

    Roma, 29 marzo 2006


                                                        Il Presidente
                                                          Berlusconi


Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio  di controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 6 -
Economia e finanze, foglio n. 114