Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale    Azilect    (rasagilina)   autorizzata   con   procedura
centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del
24 febbraio  2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con  i numeri:       EU/1/04/304/001 - 7 compresse in blister AL/AL 1
mg;
      EU/1/04/304/002 - 10 compresse in blister AL/AL 1 mg;
      EU/1/04/304/003 - 28 compresse in blister AL/AL 1 mg;
      EU/1/04/304/004 - 30 compresse in blister AL/AL 1 mg;
      EU/1/04/304/005 - 100 compresse in blister AL/AL 1 mg;
      EU/1/04/304/006 - 112 compresse in blister AL/AL 1 mg;
      EU/1/04/304/007 - 30 compresse in flacone HDPE 1 mg.
    Titolare A.I.C.: Teva Pharma GmbH.
    Rappresentante locale del titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a.

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista  la  domanda  con la quale la ditta rappresentante locale del
titolare   A.I.C.  ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 12/13 settembre 2006;
  Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Azilect»  debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                             Determina:

                               Art. 1.
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

  Alla  specialita'  medicinale AZILECT (rasagilina) nelle confezioni
indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione
nazionale:
    confezioni:
      7  compresse  in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983017/E (in
base 10) 138N79 (in base 32);
      10  compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983031/E (in
base 10) 138N7R (in base 32);
      28  compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in
base 10) 138N7P (in base 32);
      30  compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983043/E (in
base 10) 138N83 (in base 32);
      100 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983056/E (in
base 10) 138N8J (in base 32);
      112 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983068/E (in
base 10) 138N8W (in base 32);
      30  compresse  in flacone HDPE 1 mg - A.I.C. n. 036983070/E (in
base 10) 138N8Y (in base 32).
  Indicazioni terapeutiche: Azilect e' indicato nel trattamento della
malattia  di  Parkinson  sia in monoterapia (senza levodopa) sia come
terapia  in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni
di fine dose.