LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
   PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:
  vista  la  legge  24 ottobre  2000, n. 323, di riordino del settore
termale  che  prevede,  all'art.  4,  comma 4  che  l'unitarieta' del
sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e
alla  particolarita'  del  settore  e delle relative prestazioni, sia
assicurata  da apposti accordi stipulati tra le regioni e le province
autonome  e  le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative
delle aziende termali;
  visto  il  richiamato  art.  4,  che dispone che i predetti accordi
divengono  efficaci  attraverso  l'espressione di un'intesa di questa
Conferenza  tesa  al  recepimento  dei  contenuti degli stessi, nelle
forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
  visti  gli  articoli 2,  comma  1,  lettera  g)  e  3  del  decreto
legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  che  prevedono  che  questa
Conferenza,  al  fine  di garantire la partecipazione delle regioni e
delle  province  autonome a tutti i processi decisionali di interesse
regionale,  interregioriale  e  infraregionale,  promuove  e sancisce
intese  in  tutti  i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le
stesse  si  perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
  vista  la nota del 26 giugno 2006, della Conferenza delle regioni e
delle  province  autonome  di  trasmissione  dell'accordo in oggetto,
sottoscritto tra le parti il 22 giugno 2006, con il quale si provvede
a disciplinare tra le parti le procedure e le modalita' di erogazione
delle prestazioni termali per l'anno 2005;
  rilevato  che,  ai  fini  istruttori,  l'anzidetto accordo e' stato
inviato  ai  Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e
che,  sull'argomento, si sono svolte apposite riunioni tecniche il 17
luglio 2006 e il 22 settembre 2006;
  considerato  che,  nel  corso  della  citata  riunione  tecnica del
17 luglio  2006,  i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una
nuova  versione  delle  tabelle relative alle tariffe per prestazioni
termali  per  l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine
alla  differenza  dovuta  per  idromassaggi  erogati  in favore degli
assistiti INPS e INAIL;
  considerato  che,  nel  corso della successiva riunione tecnica del
22 settembre  2006, i rappresentanti del Ministero della salute hanno
manifestato   la   disponibilita'   ad  esprimere  il  nulla-osta  al
recepimento   del  testo  dell'accordo  in  oggetto  da  parte  della
Conferenza Stato-regioni, rappresentando le seguenti richieste:
    espungere  al  punto  «B  -  Tariffe  termali»,  primo  capoverso
dell'accordo  le  parole «Tale incremento e' definito in relazione al
tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;
    precisare nel testo dell'intesa che:
      le  modalita'  di  raccolta  e  trasmissione dei dati di cui al
punto  C  del  testo  dell'accordo siano coerenti e coordinate con il
sistema informativo sanitario in via di definizione;
      le   regioni   e   le   province   autonome  danno  atto  della
sostenibilita'  a  proprio  carico  della  maggiore spesa rispetto al
quadro  finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai
sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);
  considerato  che,  con nota del 29 settembre 2006, le regioni hanno
trasmesso  il  parere  favorevole  di Federterme sulle richieste come
sopra  avanzate  dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in
sede tecnica dalle regioni medesime;
  rilevato  che,  con  nota  del  19 ottobre 2006, il Ministero della
salute ha preso atto del predetto assenso manifestato da Federterme;
  considerato  che,  con  nota  del  23 ottobre  2006,  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze, ai fini dell'espressione dell'intesa,
ha  comunicato  di concordare con le predette richieste formulate dal
Ministero della salute;
  vista  la  nota in data 31 ottobre 2006, con la quale la Federterme
ha  confermato  di  concordare  sulla  nuova  versione  delle tabelle
relative  alle  tariffe  per prestazioni termali da valere per l'anno
2005  da  cui  risulta  una  specificazione in ordine alla differenza
dovuta  per  idromassaggi  erogati  in  favore degli assistiti INPS e
INAIL;
  considerato  che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nel
ritenere  accoglibili  le  richieste  come  sopra  formulate  in sede
tecnica  dai  Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze,
hanno   espresso   il   loro  assenso  ai  fini  del  perfezionamento
dell'intesa  nei  termini  risultanti  da  un documento consegnato al
riguardo, allegato sub-1, parte integrante del presente atto;
  considerato  che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno consegnato
un  appunto concernente la richiesta congiunta di acquisire a verbale
che   i   Ministeri   in  parola  esprimono  il  proprio  assenso  al
perfezionamento  dell'intesa  alle  condizioni e negli esatti termini
gia'  esplicitati  nel  corso della riunione tecnica del 22 settembre
2006;
                           Esprime intesa

ai  fini  del recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge
24 ottobre  2000, n. 323, dell'accordo tra la Federterme e le regioni
e  le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle
prestazioni termali per l'anno 2005, nei seguenti termini:
    che  nell'accordo  tra  la  Federterme e le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni
termali  per  l'anno 2005, stipulato in data 22 giugno 2006, allegato
sub-2  e parte integrante del presente atto, si intendono espunte, al
punto  «B  -  Tariffe  termali»,  primo  capoverso, le parole: «;tale
incremento  e'  definito  in  relazione  al tasso di inflazione reale
stabilito per lo stesso anno»;
    che  le  tabelle A e B, allegate al predetto accordo, concernenti
le  tariffe  per  prestazioni  termali  da valere per l'anno 2005, si
intendono  sostituite  con quelle consegnate nel corso della predetta
riunione  tecnica del 17 luglio 2006, che, unite al presente atto, ne
costituiscono parte integrante;
    che  le  modalita' di raccolta e trasmissione dei dati, di cui al
punto  C  del testo dell'accordo oggetto della presente intesa, siano
coerenti  e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di
ridefinizione;
    che   le   regioni  e  le  province  autonome  danno  atto  della
sostenibilita'  a  proprio  carico  della  maggiore spesa rispetto al
quadro  finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai
sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
      Roma, 31 ottobre 2006
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia