LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006: vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale che prevede, all'art. 4, comma 4 che l'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; visto il richiamato art. 4, che dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa di questa Conferenza tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; visti gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che questa Conferenza, al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregioriale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; vista la nota del 26 giugno 2006, della Conferenza delle regioni e delle province autonome di trasmissione dell'accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti il 22 giugno 2006, con il quale si provvede a disciplinare tra le parti le procedure e le modalita' di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005; rilevato che, ai fini istruttori, l'anzidetto accordo e' stato inviato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e che, sull'argomento, si sono svolte apposite riunioni tecniche il 17 luglio 2006 e il 22 settembre 2006; considerato che, nel corso della citata riunione tecnica del 17 luglio 2006, i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL; considerato che, nel corso della successiva riunione tecnica del 22 settembre 2006, i rappresentanti del Ministero della salute hanno manifestato la disponibilita' ad esprimere il nulla-osta al recepimento del testo dell'accordo in oggetto da parte della Conferenza Stato-regioni, rappresentando le seguenti richieste: espungere al punto «B - Tariffe termali», primo capoverso dell'accordo le parole «Tale incremento e' definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»; precisare nel testo dell'intesa che: le modalita' di raccolta e trasmissione dei dati di cui al punto C del testo dell'accordo siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di definizione; le regioni e le province autonome danno atto della sostenibilita' a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005); considerato che, con nota del 29 settembre 2006, le regioni hanno trasmesso il parere favorevole di Federterme sulle richieste come sopra avanzate dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle regioni medesime; rilevato che, con nota del 19 ottobre 2006, il Ministero della salute ha preso atto del predetto assenso manifestato da Federterme; considerato che, con nota del 23 ottobre 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione dell'intesa, ha comunicato di concordare con le predette richieste formulate dal Ministero della salute; vista la nota in data 31 ottobre 2006, con la quale la Federterme ha confermato di concordare sulla nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL; considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel ritenere accoglibili le richieste come sopra formulate in sede tecnica dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, hanno espresso il loro assenso ai fini del perfezionamento dell'intesa nei termini risultanti da un documento consegnato al riguardo, allegato sub-1, parte integrante del presente atto; considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno consegnato un appunto concernente la richiesta congiunta di acquisire a verbale che i Ministeri in parola esprimono il proprio assenso al perfezionamento dell'intesa alle condizioni e negli esatti termini gia' esplicitati nel corso della riunione tecnica del 22 settembre 2006; Esprime intesa ai fini del recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'accordo tra la Federterme e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, nei seguenti termini: che nell'accordo tra la Federterme e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, stipulato in data 22 giugno 2006, allegato sub-2 e parte integrante del presente atto, si intendono espunte, al punto «B - Tariffe termali», primo capoverso, le parole: «;tale incremento e' definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»; che le tabelle A e B, allegate al predetto accordo, concernenti le tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005, si intendono sostituite con quelle consegnate nel corso della predetta riunione tecnica del 17 luglio 2006, che, unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante; che le modalita' di raccolta e trasmissione dei dati, di cui al punto C del testo dell'accordo oggetto della presente intesa, siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di ridefinizione; che le regioni e le province autonome danno atto della sostenibilita' a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). Roma, 31 ottobre 2006 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia