IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta
Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente   l'attuazione   delle   direttive  n.  1999/45/CE  e  n.
2001/60/CE,   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio  e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
    Visto  il  decreto  dell'8 marzo  2000,  con  il  quale  e' stato
registrato  al  n.  10353 il prodotto fitosanitario denominato Tribel
100  EC,  modificato da ultimo con decreto del 30 giugno 2005, a nome
dell'Impresa  Chimac-Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory,
26   -   B-4102   Ougree  (Belgio)  preparato  in  stabilimenti  gia'
autorizzati;
    Vista  la  domanda  presentata  in data 9 marzo 2004 dall'impresa
medesima  diretta  ad ottenere l'inserimento in etichetta della frase
relativa alla «Fitotossicita»;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Vista  la  nota  in data 7 settembre 2006, con la quale l'impresa
medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data
31 agosto 2006;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    E'  autorizzato  l'inserimento  in etichetta della frase relativa
alla «Fitotossicita» del prodotto fitosanitario denominato Tribel 100
EC,  registrato al n. 10353 con decreto dell'8 marzo 2000, modificato
da  ultimo  con  decreto  del  30 giugno  2005,  a  nome dell'impresa
Chimac-Agriphar  S.A,  con  sede legale in Rue de Renory, 26 - B-4102
Ougree (Belgio).
    Il   prodotto   e'  preparato  nello  stabilimento  dell'impresa:
Chimac-Agriphar S.A. Rue de Renory, 26 - B-4102 Ougree (Belgio).
    Il   prodotto   e'  confezionato  nelle  seguenti  taglie:  litri
1-5-10-20.
    Le  scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non
superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 10 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello